Tratto da: Lavoripubblici
Il malfunzionamento del FVOE può diventare un problema per le stazioni appaltanti, soprattutto quando la procedura è arrivata alla fase conclusiva e mancano soltanto le verifiche sui requisiti dell’aggiudicatario.
Il Codice dei contratti pubblici consente, a determinate condizioni, di procedere comunque all’aggiudicazione, ma fino a che punto è possibile utilizzare controlli alternativi? È sufficiente l’autocertificazione già presentata dall’operatore economico? E cosa accade quando le amministrazioni interpellate non rispondono alle richieste di verifica?
Il TAR Lazio, Roma, Sez. I, con la sentenza 7 ottobre 2026, n. 15736, ha affrontato questi interrogativi esaminando un’aggiudicazione disposta dopo il temporaneo blocco del FVOE 2.0, soffermandosi sulle verifiche effettuate dal RUP e sulle modalità con cui l’amministrazione ha applicato l’art. 99, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 36/2023.

