Tratto da: Ministero Interno
Il rispetto del principio di parità tra uomo e donna non può determinare un’interruzione dell’esercizio delle funzioni politico-amministrative, ma può essere derogato se sussiste un’effettiva impossibilità di assicurare la presenza di entrambi i generi nella compagine giuntale.
(Parere n.2726 del 27.1.2026) Si fa riferimento alla nota con la quale il segretario del Comune …, ente avente attualmente una popolazione di circa 14.600 abitanti, ha formulato una richiesta di parere in merito all’applicazione della normativa in tema di composizione delle giunte. La giunta del Comune di …, in base alla legge 26 marzo 2010, n.42, è composta da un massimo di cinque assessori più il sindaco. Tale legge, come è noto, all’art.1, comma 2, ha modificato ed integrato l’art.2, commi da 183 a 187, della legge n.191/2009 (legge finanziaria 2010) in materia di contenimento delle spese degli enti locali disponendo la graduale riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali e provinciali. Lo statuto comunale all’art.24, recante “composizione della giunta”, che tra l’altro riporta ancora il numero degli assessori previsti prima della modifica apportata dalla legge n.42 del 2010, stabilisce il numero massimo di assessori, ma non il numero minimo. L’attuale compagine giuntale è formata dal sindaco e da quattro assessori, di cui una sola donna in quanto altro assessore di sesso femminile si è dimessa. L’organo esecutivo dell’ente in questione dovrebbe essere composto da almeno due componenti di genere femminile, come prevede il comma 137 dell’art.1 della legge n.56/14, ai sensi del quale “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”. Lo statuto comunale all’art.27, comma 4, dispone che “la giunta delibera con l’intervento di almeno quattro componenti e a maggioranza assoluta dei voti”. Ciò posto, il segretario del Comune in parola ha chiesto il parere di quest’Ufficio in merito alla necessità di nominare un nuovo assessore donna al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di parità di genere ed in ordine alla validità degli atti eventualmente adottati dalla compagine giuntale, nelle more della sostituzione della componente dimissionaria. Al riguardo, si osserva che il Consiglio di Stato, con sentenza n.4626 del 5/10/2015, ha precisato che tutti gli atti adottati nella vigenza del citato articolo 1, comma 137, trovano in esso “un ineludibile parametro di legittimità” e, pertanto, un’interpretazione che riferisse l’applicazione della norma alle sole nomine assessorili effettuate all’indomani delle elezioni e non anche a quelle adottate in corso di consiliatura consentirebbe un facile aggiramento della suddetta normativa. L’Alto Consesso, con sentenza n.406/2016, ha evidenziato che l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge deve essere “adeguatamente provata”. In proposito, il TAR Molise, con la sentenza n.243 del 15 settembre 2023, ha rilevato come “… un metodo trasparente e idoneo a consentire la presentazione di tutte le eventuali disponibilità, per la nomina suddetta, sarebbe stato quello dell’indizione di un apposito avviso pubblico (cfr. T.A.R. Basilicata-sez.I, sentenza n.237 del 4 aprile 2018 che richiama anche T.A.R. Veneto-sez.I, sentenza n.282 del 6 marzo 2015).” Più di recente, il TAR Campania, con sentenza n.1087 del 10.02.2025, nel ricordare che è “… compito del sindaco dimostrare di non essere riuscito ad acquisire la disponibilità allo svolgimento della funzione assessorile da parte di un rappresentante del genere femminile …”, ha ritenuto che “… la natura fiduciaria della carica assessorile non giustifica di per sé limitazioni soggettive di un eventuale interpello … alle sole persone appartenenti alla stessa lista o coalizione di quella che ha sostenuto il sindaco …”. Si rileva che l’art.1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n.56 può essere derogato solo nel caso in cui sussista un’effettiva impossibilità di assicurare, nella composizione della giunta comunale, la presenza di due generi nella misura stabilita dalla legge; tale impossibilità deve essere adeguatamente provata e richiede una approfondita istruttoria tanto da poter dimostrare nella motivazione del provvedimento di nomina dell’assessore che quella percentuale di rappresentanza non si riesce a rispettare (cfr. TAR Campania, sentenza n.66/2023). Appare utile richiamare anche la sentenza n.13 dell’8 gennaio 2020 con la quale il TAR Puglia ha evidenziato che il rispetto del principio di parità tra uomo e donna non può in alcun modo determinare un’interruzione dell’esercizio delle funzioni politico-amministrative, con la possibilità che tale principio possa essere derogato nel caso in cui sussista una effettiva impossibilità di assicurare la presenza di entrambi i generi nella compagine giuntale. Al fine di corrispondere all’ulteriore quesito in merito alla validità degli atti eventualmente adottati nelle more della sostituzione dell’assessore donna dimissionaria, giova fare riferimento a quanto osservato dal Consiglio di Stato, nel parere n.93, del 15 gennaio 2015, in materia di parità di genere. Il citato parere, reso su richiesta della scrivente Amministrazione, in merito alla validità delle deliberazioni di giunta adottate dagli organi composti da soli uomini, in violazione della legge n.215/12, ha previsto due distinte ipotesi: una prima riferita al caso in cui l’atto deliberativo sia stato adottato mentre è pendente ricorso giurisdizionale avverso l’irregolare composizione dell’organo. In questo caso l’organo in carica si presume validamente costituito sino al deposito della sentenza che ne accerta l’illegittima composizione. Fino a quel momento la giunta dispone dei pieni poteri ed i relativi atti beneficiano del principio della continuità degli organi amministrativi. La seconda ipotesi è riconducibile al caso in cui l’atto deliberativo sia stato adottato da un organo la cui irregolare composizione non sia stata impugnata. Se non impugnato nei termini, l’atto è divenuto inoppugnabile ed ha acquistato stabilità. Nel caso in esame, la giunta, inizialmente costituita da 5 assessori più il sindaco, nel rispetto quindi delle norme vigenti in materia di parità di genere, è attualmente composta da 4 assessori a seguito delle dimissioni di un assessore di sesso femminile. In tal caso, se la giunta delibera con tale composizione, le deliberazioni adottate, sulla base del citato parere del 2015 del Consiglio di Stato, sono valide, se non impugnate.

