Territorio e autonomie locali 5 Agosto, 2026
 
Categoria 05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
 
Sintesi/Massima

Il regolamento ha assegnato, nell’ambito delle commissioni consiliari, il ruolo di segretario ad un dipendente, nominato dalla segreteria generale o dalla dirigenza, probabilmente per tenere distinti i componenti politici dal soggetto verbalizzante.

Testo

(Parere n.15681 del 15.5.2026) Si fa riferimento alla nota con la quale è stata trasmessa la richiesta di parere, a firma del segretario generale e del sindaco del Comune di …, relativa al funzionamento delle commissioni consiliari. In particolare, è stato chiesto se sia possibile introdurre una modifica al regolamento di funzionamento del consiglio volta ad attribuire al presidente della commissione o, su sua delega, ad altro componente della stessa, le funzioni di verbalizzazione delle sedute delle commissioni consiliari ed attestazione delle presenze. Con tale modifica si supererebbe l’obbligo della presenza del segretario verbalizzante individuato tra il personale dipendente dell’ente, attualmente previsto dalla normativa di cui si è dotato l’ente. Al riguardo, si osserva che l’art.8, comma 14, del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dispone che “Ad ogni Commissione viene assegnato, con funzioni di Segretario, un dipendente comunale all’uopo assegnato e/o incaricato/a dalla Segreteria Generale e/o dalla Dirigenza di settore. Lo stesso dipendente può fungere da Segretario per più di una Commissione. Delle sedute sono redatti i verbali sommari sottoscritti dal Presidente e dal Segretario”. Si rileva che, in base a quanto disposto dall’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/000, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. In merito alla questione da esaminare, si rappresenta che la modifica regolamentare, proposta dalle commissioni consiliari nel senso sopra descritto, non sembra sia praticabile per ragioni di opportunità in quanto il sopracitato regolamento ha assegnato, nell’ambito delle commissioni consiliari, il ruolo di segretario ad un dipendente, nominato dalla segreteria generale o dalla dirigenza, probabilmente per tenere distinti i componenti politici dal soggetto verbalizzante. Tale separazione dei ruoli assicura il rispetto del principio di trasparenza e terzietà, come avviene in sede di consiglio comunale con la presenza del segretario comunale che, svolgendo le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell’ente, garantisce la conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Tuttavia, sono i singoli enti locali, nell’ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme, statutarie e regolamentari, nella materia.

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