Sentenza del 07/01/2025 n. 169/11 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli
Frode carosello e responsabilità dell’amministratore di srl
L’amministratore di una società a responsabilità limitata, pur essendo stato riconosciuto come prestanome, è comunque tenuto solidalmente agli obblighi tributari ai sensi dell’art. 98, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, essendo l’approvazione del bilancio e la dichiarazione dei redditi atti propri dell’amministratore. Anche in considerazione dei precedenti della Suprema Corte (C. Cass. 21 dicembre 2007, 27036), la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha confermato la legittimità di un avviso di accertamento emesso nei confronti dell’amministratore di una società, coinvolta in una cd. “frode carosello”. Nel caso in esame l’accertamento, pur riguardando l’attività pregressa della società successivamente estinta per cancellazione, è stato notificato direttamente all’amministratore legale quale autore della violazione e quale successore della società estinta rispetto nei rapporti con i creditori rimasti insoddisfatti ai sensi di limiti dell’articolo 2495 c.c.