Tratto da: Sentenzeappalti  

TAR Potenza, 29.12.2025 n. 594

Infatti, sebbene il nuovo Codice degli Appalti ex D.Lg.vo n. 36/2026 non prevede più l’obbligo di valutare le offerte economiche, applicando il criterio matematico della cd. interpolazione lineare (cfr. Allegato G al DPR n. 207/2010), mediante l’attribuzione alla migliore offerta del punteggio massimo (nella specie, 20 punti) ed alle altre offerte un punteggio intermedio tra 0 (zero), che va assegnato ad un’eventuale offerta pari all’importo a base di gara, ed il punteggio massimo assegnabile, va rilevato che il vigente l’art. 108 D.Lg.vo n. 36/2023, nel disciplinare i criteri di aggiudicazione, al comma 7:
-nel primo periodo statuisce che il bando indica “i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato”;
-nel quinto periodo richiama “i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità”.
Pertanto, pur tenendo conto dell’ampia discrezionalità della stazione appaltante nella determinazione del criterio di valutazione delle offerte economiche, deve ritenersi che, nella specie, l’impugnata formula matematica “P=20 x Rmax/Rx” viola il principio di proporzionalità, perché non determina un’apprezzabile differenza di punteggio tra offerte economiche, che offrono ribassi notevolmente distanti tra loro, con l’attribuzione a tali offerte, di importi sensibilmente differenti tra loro (nell’ordine di oltre 200.000 Euro), di punteggi molto vicini al punteggio massimo di 20 punti, prestabilito dal bando di gara.
Dalla predetta violazione del principio di proporzionalità discende che la procedura aperta di cui è causa va interamente annullata, con la conseguente ripetizione della gara in questione.
Al riguardo, va rilevato che, in ogni caso, il Giudice Amministrativo non può procedere ad un’operazione di ortopedia del procedimento di evidenza pubblica, applicando, in sostituzione dell’illegittima formula matematica prevista dal bando di gara, un altro criterio di valutazione delle offerte economiche; tale operazione oltre ad invadere il campo riservato alla discrezionalità dell’Amministrazione, comporterebbe anche la violazione del fondamentale principio della par condicio tra i concorrenti, oltre a quello dell’affidamento in quanto deve presumersi che tutti i partecipanti alla gara in questione abbiano articolato le offerte economiche, tenendo conto della formula matematica, prevista dal bando di gara, che consentiva di ottenere un punteggio alto anche nel caso di un ribasso modesto, e perciò si sono concentrati maggiormente nella formulazione dell’offerta tecnica.
Pertanto, deve ritenersi che risulta necessario ripetere la gara in esame, previa riformulazione della lex specialis.

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