La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro interviene per chiarire la corretta applicazione dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e dell’accordo Stato-Regioni, con riferimento ai percorsi formativi in materia di sicurezza per i docenti scolastici.
L’Università degli Studi di Udine ha avanzato un’istanza di interpello per chiarire se il personale docente che svolge mansioni che non li espongano a un rischio medio o alto, può frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
Nell’interpello n. 1/2025 approvato nella seduta del 18 settembre 2025, la Commissione dà il via libera a tale interpretazione ritenendo che il personale docente che, sulla base della valutazione dei rischi aziendali effettuata dal datore di lavoro, svolga attività lavorativa che non comporti, anche saltuariamente, un rischio medio o alto, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso.
Ciò in base al principio generale in forza del quale la “classificazione” dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi; ad esempio, i lavoratori di una azienda metallurgica che non frequentino reparti produttivi o i lavoratori che svolgano semplice attività d’ufficio saranno considerati come lavoratori che svolgono una attività a rischio “basso” e non lavoratori (come gli operai addetti alle attività dei reparti produttivi) che svolgono una attività che richiederebbe i corsi di formazione per il rischio “alto” o “medio”.
Analogamente, ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO prevede l’avvio dei lavoratori a corsi a rischio “basso”, evidenzi l’esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto corrispondente al rischio “medio” o “alto”).
Come precisato anche nell’interpello n. 11 del 24 ottobre 2013, la formazione deve essere “sufficiente ed adeguata” e va riferita “all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda”.
Cosa prevedono l’art. 37 e l’Accordo Stato-Regioni
Secondo l’articolo 37, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro è tenuto ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Anche l’accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede che la formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell’attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull’individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo.
Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.lgs. 81/08, la formazione deve avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
La durata minima fa riferimento alla classificazione dei settori di cui all’Allegato IV (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007); il settore Istruzione (sezione P, codice 85) della Tabella Ateco rientra tra le attività a rischio medio, per il quale la formazione specifica è dunque della durata di almeno 8 ore.
Allo stesso tempo, l’accordo Stato-Regioni prevede nella Parte II, rubricata “Corsi di formazione”, Punto 2.1.1 “Condizioni particolari” che “I lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione. Rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi”.

