L’Agenzia delle Entrate fa luce sul quadro normativo e i requisiti richiesti per l’esenzione.
Le Pubbliche Amministrazioni investono costantemente nella formazione e nell’aggiornamento professionale del proprio personale. Un tema ricorrente in fase di affidamento di questi servizi riguarda il corretto trattamento fiscale da applicare: quando i corsi di formazione sono esenti da IVA?
A fare chiarezza è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la recente Risposta all’interpello n. 79/2026, analizzando il caso specifico dei corsi di addestramento per gli agenti di Polizia Locale.
Il caso in esame
L’istanza è stata presentata da una società che eroga corsi di formazione e addestramento professionale per i comandi di Polizia Locale, in particolare per:
- Addestramento all’uso delle armi da fuoco (obbligatorio per il mantenimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza).
- Abilitazione e aggiornamento per l’uso del distanziatore telescopico.
- Abilitazione e aggiornamento per l’uso dello spray anti-aggressione (OC).
La società chiedeva se a tali prestazioni potesse essere applicata l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, primo comma, n. 20) del D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA).
Il quadro normativo e il parere dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato una norma fondamentale per gli Enti Locali: l’articolo 14, comma 10, della Legge n. 537/1993. Questa disposizione stabilisce che i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del proprio personale costituiscono corrispettivi esenti da IVA.
La ratio della norma è chiara: evitare che gli enti pubblici sopportino l’onere finanziario dell’IVA, limitando così la capacità di spesa pubblica nel cruciale settore della formazione.
L’Agenzia ha precisato due requisiti fondamentali affinché scatti l’esenzione:
- Requisito soggettivo: i versamenti devono provenire da un ente pubblico. A differenza della regola generale sull’esenzione IVA per la didattica, in questo caso non è richiesto che l’ente formatore abbia un riconoscimento formale da parte della PA.
- Requisito oggettivo: i corsi devono essere destinati esclusivamente al personale dell’ente e avere ad oggetto la formazione, l’aggiornamento o la riqualificazione.
Nel caso specifico, poiché i corsi servono a trasmettere agli agenti le competenze necessarie per l’utilizzo professionale e in sicurezza degli strumenti in dotazione, l’Agenzia ha confermato la piena applicabilità dell’esenzione IVA.
L’eccezione a cui prestare attenzione: i contratti misti (fornitura + formazione)
Il documento dell’Agenzia contiene un avvertimento di estrema importanza per i Responsabili Unici del Progetto (RUP) e i responsabili degli acquisti delle PA.
L’esenzione IVA decade nel caso in cui l’Amministrazione affidi, con un unico contratto e un corrispettivo onnicomprensivo, sia la fornitura dei beni (es. l’acquisto dei distanziatori telescopici) sia la relativa formazione per il loro utilizzo.
Nella Risposta n. 79/2026, l’Agenzia esamina proprio una Determinazione comunale in cui fornitura di dispositivi di protezione e ore di formazione venivano pagate con un unico importo indiviso. In questi casi, non essendo specificata la quota di corrispettivo relativa ai beni e quella relativa alla formazione, il regime di esenzione non può trovare applicazione e l’intera fornitura sconta l’IVA con aliquota ordinaria.

