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Sentenza del 4/11/2025 n. 459/Sezione 1 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ancona

Fondo patrimoniale e azioni esecutive

Per tutelare il fondo patrimoniale da azioni esecutive occorre che il contribuente dimostri che i debiti contratti siano estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore sia a conoscenza di tale estraneità. 
Alla luce di questo principio contenuto nell’art. 170 c.c., la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona ha accolto il ricorso di un contribuente avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Secondo il giudice anconetano, infatti, la parte ricorrente – già titolare di una impresa individuale – ha dato prova di aver contratto i debiti tributari per far fronte all’esercizio dell’impresa e non per bisogni della famiglia, producendo una documentazione dettagliata. Viceversa, oltre a non confutare la tesi del contribuente, il creditore, ossia l’Amministrazione Finanziaria, non ha provato di non essere a conoscenza dell’estraneità dei debiti contratti ai bisogni della famiglia.

Testo integrale della sentenza: sito esterno banca dati CERDEF.
 

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