#fiducia alla legge delega sul #lavoro. Ennesimo vulnus alla #Costituzione

#fiducia alla legge delega sul #lavoro. Ennesimo vulnus alla #Costituzione

Pubblicato il 7 ottobre 2014 di rilievoaiaceblogliveri

La questione di fiducia posta dal Governo sulla legge delega riguardante la riforma del lavoro (nota con l’orribile inglesismo “Jobs Act”) è un ulteriore passaggio verso l’imbarbarimento dell’ordinamento e un’altra ferita inferta alla Costituzione.

La delega legislativa costituisce un’eccezione al normale esercizio del potere legislativo che appartiene in via esclusiva al Parlamento, come indica l’articolo 70 della Costituzione, ai sensi del quale “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”. Tale previsione trova puntuale conferma nell’articolo 76 della Costituzione: “L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.

Per quanto il Governo possa esercitare il potere di iniziativa legislativa ad esso assegnata dall’articolo 71 e, dunque, presentare disegni di legge delega,il delegante resta il Parlamento, il delegato il Governo.

E’, dunque, al Parlamento che spetta determinare i contenuti e soprattutto i criteri direttivi della delega, ai quali il Governo deve attenersi.

Il Parlamento, quindi, deve avere piena e totale possibilità di fissare i contenuti della legge delega, anche se l’iniziativa per la sua approvazione sia stata assunta dal Governo.

La fiducia ha lo scopo di confermare la sussistenza del rapporto che consente al Governo di restare in piedi. In assenza della fiducia, infatti, il Governo non può che prendere atto dell’assenza di una maggioranza che lo sostenga.

Ora, se, però, il Parlamento esamina una legge delega proposta dal Governo e, sostanzialmente, la maggioranza accetta di esaminarla nell’iter parlamentare, è del tutto evidente che di per se stesso questo confermi il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo. Non si vede come sarebbe possibile per il Parlamento delegare la funzione legislativa al Governo, se ciò non avesse come presupposto il perdurare della fiducia.

Porre, dunque, la fiducia da parte del Governo sul disegno di riforma del lavoro ha evidentemente uno scopo completamente diverso e non previsto dalla Costituzione: imporre al Parlamento il contenuto del disegno di legge come presentato, evitando di conseguenza il pieno dipanarsi della funzione parlamentare di esame del testo e determinazione del suo contenuto.

Insomma, il delegato crea il contenuto della delega obbligando il delegante a delegarlo senza poter nemmeno esprimere una propria volontà autonoma sul merito della delega medesima.

Pare un ulteriore punto di svolta verso un ordinamento costituzionale molto diverso da quello che formalmente prescrive la Costituzione: un ordinamento non più parlamentare, perchè il Parlamento altro non fa se non ratificare decisioni assunte dal Governo, che di fatto tra decreti legge sostenuti da fiducia su maxiemendamenti dell’ultima ora e deleghe ora sorrette dalla fiducia si è assunto la funzione legislativa. Il tutto è certamente incostituzionale. Ma, nessuno sembra interessarsene.

 

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