Tratto da: Ministero Interno 

Territorio e autonomie locali 4 Aprile, 2025
Categoria 05.02.08 Dimissioni, surrogazione, decadenza per assenze ingiustificate
 
 
Sintesi/Massima

Una disposizione regolamentare che consentisse la surroga di un consigliere gravemente malato ma non in grado di firmare le proprie dimissioni sarebbe viziata.

Testo

(Parere n.41244 del 24.12.2024) Il sindaco del comune di … ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in merito alla legittimità di una disposizione regolamentare che, al fine di garantire il mantenimento del plenum del consiglio comunale, preveda la possibilità di procedere alla surroga di un consigliere che sia momentaneamente incapace di intendere e di volere per gravi e certificate ragioni di salute. Al riguardo, si rappresenta che, ad avviso di quest’ufficio, una siffatta disposizione regolamentare non sarebbe coerente con le previsioni contemplate in materia di surroga dal d.lgs. n.267/2000. Come noto, ai sensi dell’art.45, primo comma, del d.lgs. n.267/2000 è previsto che il seggio consiliare che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto. Il secondo comma del medesimo articolo si riferisce alla sospensione dei consiglieri comunali ai sensi del d.lgs. n.235 del 2012 prevedendo la temporanea sostituzione del consigliere sospeso con affidamento della supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Nel caso specifico, il consigliere temporaneamente incapace di intendere e di volere non potrebbe firmare le proprie dimissioni, né potrebbe considerarsi decaduto per assenze ingiustificate. D’altro canto, il d.lgs. n.267/2000 non prevede l’ipotesi della decadenza del consigliere che sia temporaneamente incapace di intendere e di volere per gravi ragioni di salute. In proposito, si ricorda che l’art.117 Cost., secondo comma, lett.p) demanda la materia concernente “… organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane” alla legislazione esclusiva dello Stato. Pertanto, una disposizione regolamentare che consentisse la surroga di un consigliere gravemente malato ma non in grado di firmare le proprie dimissioni sarebbe viziata, in quanto disposta da una fonte regolamentare non idonea a disciplinare la materia in esame.

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