Tratto da: Ministero Interno
Il legislatore ha individuato nel consiglio l’organo deputato ad indicare i criteri di nomina cui attenersi nella individuazione dei rappresentanti comunali presso altri enti.
(Parere n.3220 del 29.1.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in merito a quanto segnalato dal capo gruppo consiliare … e dal capo gruppo … relativamente alla procedura seguita dal sindaco di … per la nomina dei rappresentanti del Comune in seno al consiglio di amministrazione dell’associazione …. Gli esponenti hanno riferito che l’atto di nomina in questione è stato adottato in base all’art.50, comma 8, del d.lgs. n.267/2000, all’art.40 dello statuto comunale, nonché agli indirizzi, approvati dal consiglio con deliberazione n.40/2024, per la nomina dei rappresentanti del comune in seno ad enti, aziende ed istituzioni. Tanto l’art.50, comma 8, del d.lgs. n.267/2000 che l’art.40 dello statuto comunale dispongono che le nomine dei rappresentanti del comune innanzi indicati siano effettuate in base agli indirizzi stabiliti dal consiglio. La citata deliberazione consiliare n.40/2024, nell’allegato A, concernente i suddetti indirizzi, all’art.3, comma 5, lett.f) stabilisce che non possono essere nominati “i rappresentanti che abbiano già ricoperto l’incarico per due mandati consecutivi”. Il limite dei due mandati non risulta, invece, nello statuto comunale che, all’art.10 dispone che i membri di cui si compone il consiglio di amministrazione “sono rieleggibili”. Il sindaco, nel decreto di nomina n.20 datato 1° ottobre 2024, riportate le norme innanzi indicate ha ritenuto corretto il proprio operato in quanto conforme alle previsioni di cui al citato articolo 10 dello statuto dell’associazione che non prevede alcun limite di mandato. Peraltro, ha evidenziato che l’amministrazione non ha adottato alcun regolamento attuativo del predetto articolo, quindi, in carenza di una apposita disciplina regolamentare in materia le norme dello statuto dell’associazione “per il carattere di evidente specialità” devono considerarsi prevalenti su quelle statutarie dell’ente ai fini del provvedimento di nomina in esame. In merito, si osserva che l’art.50, comma 8, del d.lgs. n.267/2000, nel conferire al sindaco il potere di nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, dispone che tale potere si esercita “sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio”. Il legislatore ha, quindi, individuato nel consiglio l’organo deputato ad indicare i criteri di nomina cui attenersi nella individuazione dei rappresentanti comunali presso altri enti.