tratto da dgt.mef.gov.it

Sentenza del 13/07/2026 n. 11188/Sezione 1 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma

Esenzione IMU immobili ATER (Aziende territoriali per l’edilizia residenziale)

L’esenzione IMU per gli immobili ATER (ed ex IACP) spetta esclusivamente per gli alloggi che possiedono i requisiti e le caratteristiche di alloggio sociale secondo i parametri stabiliti dal D.M. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati. L’esenzione non opera quindi automaticamente per il solo fatto che l’ente sia pubblico o persegua finalità istituzionali; spetta all’ente gestore dimostrare che l’immobile possieda i requisiti per l’esenzione e che sia regolarmente locato o assegnato.
A queste conclusioni è giunta la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, che ha accolto il ricorso dell’ATER limitatamente a un immobile, effettivamente non posseduto dalla ricorrente, confermando per il resto la legittimità della pretesa tributaria del Comune di Marino.
In particolare, il collegio romano ha chiarito che l’esenzione non può essere riconosciuta se l’ente non dimostra concretamente che gli immobili siano utilizzati in coerenza con le proprie finalità istituzionali e, nel caso specifico, l’ATER non ha fornito elementi idonei a dimostrare che gli immobili rientrassero nella condizione di “alloggi sociali”.

Testo integrale della sentenza: sito esterno in una nuova scheda.

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