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Sentenza del 26/01/2026 n. 35/2 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona

Escussione del fondo di garanzia mediante cartella e giurisdizione

Il credito azionato mediante cartella di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, derivante dall’escussione della garanzia del Fondo pubblico per le PMI a seguito dell’inadempimento del beneficiario del finanziamento, non ha natura tributaria e non rientra nella giurisdizione tributaria. 
Lo hanno affermato i giudici della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona, richiamando la recente ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 20022 del 18 luglio 2025, che ha ribadito che la natura tributaria di una prestazione presuppone l’imposizione ex lege di un’ablazione patrimoniale a favore di un Ente pubblico, non riconducibile a un rapporto sinallagmatico e funzionale al finanziamento della spesa pubblica. 
Tali requisiti non ricorrono nel credito vantato dal gestore del Fondo di garanzia, che trae origine dall’erogazione di una somma da parte di una banca privata, garantita dallo Stato, e non da un presupposto impositivo. 
Secondo le Sezioni Unite, l’affidamento all’Agenzia delle Entrate Riscossione delle attività di recupero costituisce un elemento meramente soggettivo e procedurale, insufficiente a radicare la giurisdizione tributaria, in assenza di un collegamento sostanziale con i tributi. 
Per tali motivi, i giudici savonesi hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Testo integrale della sentenza.: sito esterno in una nuova scheda
 

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