tratto da biblus.acca.it

Con il parere n. 3621 del 23 giugno 2025, il MIT ha fornito importanti chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 98, comma 3, lettere g) e h), del D.Lgs. n. 36/2023, distinguendo le ipotesi di esclusione dalle gare pubbliche per gravi illeciti professionali.

Tali lettere, pur trattando tematiche affini – la commissione di reati (contestata o accertata)– differiscono per contenuti e presupposti probatori. La questione diventa ancor più rilevante se riferita ai reati societari di cui agli articoli 2621 e 2622 c.c. (false comunicazioni sociali, o falsi in bilancio), espressamente menzionati nella lett. h) e richiamati anche indirettamente nella lett. g) tramite il rinvio all’art. 94.

Nello specifico:

  • la lettera g) si riferisce a situazioni in cui è stata formalmente contestata la commissione di un reato, ma senza una condanna definitiva;
  • la lettera h), invece, si applica quando esistono già decisioni giudiziarie – anche non definitive – relative a determinati reati ritenuti gravi dal legislatore.

Il MIT chiarisce che le due lettere si distinguono in base al livello di accertamento giuridico: nella lettera g) è sufficiente un rinvio a giudizio o un atto equipollente (es. decreto che dispone il giudizio), mentre la lettera h) richiede condanne (anche non definitive) o misure cautelari relative a una specifica lista di reati (tra cui reati societari, fiscali, urbanistici, fallimentari).

Lettera g): Contestata commissione di reati (art. 94, comma 1)

La lettera g) dell’art. 98, comma 3, si riferisce ai casi in cui un operatore economico – oppure uno dei soggetti rilevanti ai sensi dell’art. 94, comma 3 (come il legale rappresentante o l’amministratore) – sia coinvolto in un procedimento penale per uno dei reati elencati nell’art. 94, comma 1 del Codice, tra cui rientrano, tra gli altri, le false comunicazioni sociali previste dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile.

Ciò che caratterizza questa lettera è il fatto che il reato non deve necessariamente essere già accertato con sentenza: è sufficiente che esso sia contestato formalmente nell’ambito di un procedimento penale. In termini pratici, il legislatore considera elemento sufficiente per attivare una valutazione sulla sussistenza di un possibile illecito professionale la presenza di un rinvio a giudizio oppure di un decreto penale che dispone il giudizio.

Questo significa che anche in assenza di una condanna – definitiva o meno – e quindi prima che venga espressa una valutazione giurisdizionale di colpevolezza, la semplice accusa formalizzata nei confronti dell’operatore economico può assumere rilevanza ai fini della procedura di affidamento. La stazione appaltante, in presenza di tali elementi, potrà valutare se quella situazione compromette l’affidabilità e l’integrità dell’operatore, pur non essendo vincolata da un accertamento definitivo.

Lettera h): la contestazione o l’accertamento di determinati reati

La lettera h) si differenzia in maniera significativa dalla precedente, sia per l’oggetto che per il grado di gravità della situazione considerata. Qui, il Codice prende in esame non solo la contestazione, ma anche – e soprattutto – l’accertamento della commissione di determinati reati, fra cui spiccano quelli societari, indicati in modo esplicito al punto 3 della stessa lettera: si tratta dei delitti previsti dagli articoli 2621 e seguenti del codice civile, ovvero i reati tipici delle imprese, come le false comunicazioni sociali.

In questo caso, per poter parlare di grave illecito professionale, il legislatore richiede la presenza di elementi probatori più solidi rispetto a quelli richiesti per la lettera g). Infatti, l’art. 98, comma 6 stabilisce che tra i mezzi di prova idonei rientrano non solo la sentenza definitiva di condanna, ma anche la condanna non definitiva, i decreti penali di condanna irrevocabili e perfino i provvedimenti cautelari, sia personali (ad esempio, misure interdittive) sia reali (come il sequestro).

In sintesi, la lettera h) riguarda situazioni in cui il procedimento penale ha già raggiunto un certo grado di maturazione o è già concluso e dove quindi la commissione del reato è quantomeno plausibilmente fondata su un accertamento giudiziario, anche se non ancora definitivo. Proprio per questo, il livello di allerta per la stazione appaltante è più elevato: il rischio che l’operatore sia effettivamente coinvolto in condotte gravi è più concreto e giustifica un controllo più stringente sulla sua affidabilità.

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