Secondo la pronuncia del TAR Campania, Sezione IX, n. 5969 del 2025, la stazione appaltante è tenuta ad un’attività valutativa autonoma e distinta in materia di ammissione ed esclusione degli operatori economici. Tale attività deve concretarsi in un sillogismo giuridico a struttura bifasica, che comporta:
- l’individuazione e la qualificazione oggettiva di un comportamento pregresso dell’operatore, suscettibile di incidere negativamente sulla sua affidabilità e integrità;
- la correlazione di tale comportamento con lo specifico contratto oggetto della procedura, al fine di stabilire se possa configurare una condizione di inaffidabilità professionale.
Il caso in esame riguarda una gara per l’affidamento del servizio di manutenzione di impianti. Un concorrente, non risultato aggiudicatario, aveva avanzato plurime istanze di accesso agli atti, chiedendo copia integrale della documentazione di gara, inclusi i provvedimenti e i verbali della Commissione, nonché gli atti relativi alla nomina dei commissari. L’amministrazione aveva consentito l’ostensione parziale, limitata ai verbali e all’offerta tecnica dell’aggiudicatario, negando invece la documentazione inerente alla nomina della Commissione.
Il ricorrente lamentava, inoltre, la mancata esclusione dell’aggiudicatario, sul quale pendevano – al momento della presentazione dell’offerta – diverse situazioni pregiudizievoli: tra esse, una penale contrattuale con contestazione di grave inadempimento, un avviso di accertamento fiscale per infedele dichiarazione IVA relativa al 2016 e la pendenza di un procedimento penale.
Il TAR, richiamando i precedenti del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 6615/2020 e n. 3772/2021; Sez. III, n. 4337/2025), ha puntualizzato che:
- l’obbligo dichiarativo sussiste anche in presenza di un semplice rinvio a giudizio, purché riconducibile a condotte tenute in sede di esecuzione di precedenti contratti e qualificabili come gravi illeciti professionali ai sensi dell’art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici;
- la stazione appaltante non può limitarsi ad una verifica meramente formale della conformità documentale, ma deve svolgere una valutazione sostanziale circa l’incidenza delle vicende dichiarate sull’affidabilità dell’operatore;
- il giudizio amministrativo può esercitare solo un controllo esterno su tali valutazioni discrezionali, limitato a profili di manifesta illogicità, difetto istruttorio, insufficienza motivazionale o travisamento dei fatti, senza possibilità di sostituirsi alle valutazioni di merito dell’amministrazione.
Il TAR ha altresì chiarito che la verifica deve procedere in due fasi:
- accertare se la condotta integri effettivamente un grave illecito professionale;
- stabilire se tale condotta, in rapporto con lo specifico affidamento, possa determinare un giudizio di inaffidabilità.
Il TAR ha quindi escluso la configurabilità di gravi illeciti professionali e ha rilevato che l’amministrazione non era tenuta ad un obbligo motivazionale rafforzato per l’ammissione del concorrente, obbligo che sussiste invece solo per i provvedimenti di esclusione.