tratto da biblus.acca.it

In quali circostanze una stazione appaltante è tenuta a prorogare i termini di gara a seguito di rettifiche nei documenti? Quando una modifica si configura come formale e quando, invece, diventa sostanziale? L’articolo 92 del d.lgs. 36/2023 offre indicazioni precise, ulteriormente chiarite dalla delibera ANAC n. 221 del 28 maggio 2025.

La vicenda esaminata riguarda un affidamento in concessione relativo alla progettazione, realizzazione e gestione di un impianto. Un operatore economico ha segnalato difformità rilevanti nei dati relativi a una specifica categoria di lavorazioni presenti nei documenti di gara. Dopo alcuni chiarimenti parziali, la stazione appaltante ha pubblicato una tabella corretta a ridosso della scadenza per la presentazione delle offerte. Tuttavia, non ha disposto né la proroga dei termini, né una nuova pubblicazione del bando.

Secondo la stazione appaltante, si trattava di un errore di natura marginale, privo di impatto sull’equilibrio economico del contratto, sull’oggetto della concessione o sui criteri di aggiudicazione.

ANAC, però, ha espresso un parere diverso: ha evidenziato come l’errore riguardasse elementi fondamentali per la partecipazione, in particolare gli importi e le classificazioni SOA richieste. Di conseguenza, la rettifica non poteva essere considerata meramente formale, ma costituiva una modifica sostanziale della lex specialis. Ai sensi dell’art. 92, comma 2, lettera b), del D.lgs. 36/2023, qualora vengano apportate modifiche significative che possano incidere sui requisiti di partecipazione o potenzialmente alterare l’esito della procedura, la stazione appaltante è obbligata a riaprire i termini per la presentazione delle offerte e, se necessario, a procedere con una nuova pubblicazione del bando.

ANAC ha ritenuto fondata la richiesta di precontenzioso da parte dell’operatore economico, nonostante l’assenza di una partecipazione formale alla gara. Le incongruenze nei documenti avrebbero potuto compromettere la possibilità di presentare un’offerta consapevole e in condizioni di parità. In sintesi:

  • l’omessa proroga dei termini in presenza di modifiche sostanziali viola le disposizioni vigenti;
  • la stazione appaltante deve attivarsi in autotutela per garantire la correttezza della procedura, provvedendo alla riapertura dei termini di presentazione delle offerte;
  • è essenziale salvaguardare i principi di massima partecipazione e parità di trattamento tra gli operatori economici.
Torna in alto