Sentenza del 10/01/2025 n. 21/5 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana
Errore revocatorio nel processo tributario
Nel processo tributario, l’errore revocatorio si configura quando il giudice di merito incorre in una “svista”, in una falsa percezione della realtà riguardante un fatto probatorio e non nella valutazione della sua rilevanza o credibilità. La revocazione, quale strumento eccezionale di correzione di errori giudiziari, pertanto, non può essere utilizzata per sopperire al mero errore di giudizio, che deriva da un apprezzamento soggettivo e discutibile dei fatti o del diritto da parte del giudice. Questo è il principio (già espresso di recente da C. Cass. 25 novembre 202, n. 30344 e da C. Cass. 2 novembre 2024, n. 30052) che ha ricordato la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana nel dichiarare infondato il ricorso per revocazione della società contribuente. Nel caso di specie, la contribuente aveva lamentato l’errore di fatto della sentenza di secondo grado circa la mancata produzione in giudizio di documentazione (gli stati di avanzamento lavori) in realtà depositata. Secondo i giudici toscani, tuttavia, il Collegio non aveva escluso o negato l’esistenza dei documenti nella loro materialità, ma aveva compiuto una valutazione sulla loro idoneità a dimostrare le prestazioni contestate che, per quanto detto sopra, non ammette il rimedio revocatorio.