tratto da biblus.acca.it

Un recente quesito posto al MIT (3604/2025) e la conseguente risposta forniscono una chiave interpretativa importante circa l’applicabilità del soccorso istruttorio in caso di omissione di documentazione relativa a clausole sociali. Il caso specifico riguarda un bando per la gestione di asili nido comunali che, pur facendo riferimento alle clausole sociali previste dall’art. 57 e dall’Allegato II.3 del Codice dei Contratti, omette di richiedere espressamente due elementi documentali fondamentali:

  • il rapporto sulla situazione del personale (ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 198/2006);
  • la dichiarazione di impegno all’assunzione di una quota minima (30%) di personale femminile e giovanile.

Questa carenza documentale è stata riscontrata nella maggior parte delle offerte presentate, ad eccezione di un solo operatore economico. A seguito di chiarimenti ex art. 101, comma 3, è stato confermato che le imprese non avevano inserito tali documenti nemmeno nella busta amministrativa. Ne è derivata la richiesta formale al MIT di poter attivare il soccorso istruttorio procedimentale per colmare tali lacune in fase di verifica amministrativa.

Il MIT ha sottolineato che il soccorso istruttorio è attivabile, ma nei limiti indicati dal Bando Tipo ANAC n. 1/2023, in quanto l’omissione è riconducibile ad un errore nella formulazione del bando stesso, che non ha richiesto esplicitamente i due documenti. È necessario il bilanciamento tra due principi fondamentali: la par condicio competitorum (tutela dell’uguaglianza sostanziale tra i partecipanti) e il favor partecipationis (promozione della massima partecipazione possibile, anche mediante strumenti correttivi).

Il soccorso procedimentale può essere attivato per sanare l’omissione del rapporto di genere e della dichiarazione di assunzione di personale femminile e giovanile: questo non comporta modifiche all’offerta tecnica o economica ed è quindi ammissibile.

Il soccorso istruttorio garantisce il risultato amministrativo in presenza di errori non imputabili ai concorrenti (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 febbraio 2025, n. 1425) ed è legittimo anche in presenza di errore della PA, purché non vi siano alterazioni del confronto competitivo (Cons. Stato, Sez. III, 27 febbraio 2025, n. 1707).

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