Tratto da: Eius

In tema di decadenza dei consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute dell’assemblea [art. 43, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»)], l’intento di protesta politica dichiarato a posteriori non è di per sé idoneo a costituire valida giustificazione delle assenze, occorrendo che le ragioni delle stesse siano in qualche modo esternate al Consiglio o rese pubbliche in concomitanza con le riunioni disertate. 

TAR Campania, sezione I, 9 maggio 2024, n. 3021

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