Le nuove indicazioni del Protocollo 2025 per la valutazione e la prevenzione del rischio “caldo severo” nei cantieri e nei luoghi di lavoro

I datori di lavoro, fermo restando l’obbligo di dare completa attuazione alla normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, che già fornisce il quadro per la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori, si riferiscono agli accordi attuativi del protocollo quadro eventualmente stipulati in sede nazionale di categoria, territoriali o aziendali, per la condivisione delle esigenze di contenimento dei rischi derivanti dalle emergenze climatiche, tra le quali l’esposizione ad alte temperature, nell’ottica di una piena tutela delle condizioni psicofisiche delle lavoratrici e dei lavoratori.

La valutazione del rischio di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 deve pertanto includere tutti i rischi per la salute e sicurezza, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 180 in materia di microclima.

Le parti sindacali e datoriali si impegnano ad attivare tavoli contrattuali nazionali settoriali, territoriali o aziendali, volti a declinare le buone prassi e le misure necessarie e condivise per le realtà specifiche dei diversi settori, delle dimensioni aziendali, dei territori e dei processi industriali e lavorativi, che potranno diventare parte integrante dei relativi CCNL vigenti.

Di seguito alcuni possibili temi di intervento, in un quadro di buone prassi, volte a costituire base utile di confronto per l’azione che si potrà svolgere sui tavoli contrattuali in tema di prevenzione e protezione dei lavoratori in caso di eventi straordinari legati ai cambiamenti climatici o anche in prospettiva prevenzionale di lungo periodo:

  • Informazione/formazione
  • Sorveglianza sanitaria
  • Abbigliamento/indumenti/dpi
  • Riorganizzazione turni e orari di lavoro

Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, e prevedere misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell’inizio delle lavorazioni, ecc.

Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio, l’idoneità dei DPI alla stagione in corso, la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l’accesso all’ombra, ecc., come previsto dall’articolo 96, co. 1, lett. d), decreto legislativo n. 81 del 2008.

Inoltre, i datori di lavoro sono chiamati a monitorare quotidianamente le condizioni climatiche, facendo fede al portale ministeriale www.salute.gov.it/caldo e attivare un controllo preventivo costante, che consenta di adottare tempestivamente le misure necessarie alla tutela della salute dei lavoratori, compresi gli studenti in tirocinio.

Ammortizzatori sociali e tutele aggiuntive per le imprese

Tra le principali novità introdotte dal protocollo, si prevede la possibilità di ricorrere in maniera estesa e automatica agli ammortizzatori sociali per ogni fattispecie di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a temperature elevate, includendo anche le situazioni relative al lavoro stagionale.

Il Protocollo introduce anche tutele aggiuntive per le imprese: viene infatti proposto che eventuali ritardi nei tempi di consegna delle opere legati a ordinanze o sospensioni delle attività causate da ondate di calore non comportino sanzioni o penalità contrattuali.

Potranno essere previsti criteri di premialità per le imprese aderenti, riconosciuti dall’Inail in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla normativa di riferimento, senza che questo comporti incrementi della spesa pubblica.

Intanto, con il messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, l’INPS ha precisato che le richieste di Cassa integrazione salariale per temperature elevate – per la riduzione o sospensione delle attività lavorative – possono essere riconosciute “laddove le temperature medesime risultino superiori a 35 °C” ma “anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35 °C può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora si prenda in considerazione la valutazione della temperatura ’percepita’, che è più elevata di quella reale”.

Ordinanze regionali per l’emergenza caldo: la mappa aggiornata

Quasi tutte le Regioni hanno diramato specifiche ordinanze che:

  • dispongono il divieto di lavoro nei settori agricoli, edili ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole nelle ore più calde (generalmente tra le 12:30 e le 16:00) nei giorni in cui il sistema nazionale Worklimate (http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/) segnala un livello di rischio “Alto” per i lavoratori esposti al sole.;
  • raccomandano il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”.

Ecco la situazione ad oggi:

Regione Ordinanza Regionale Emergenza Caldo 2025
Abruzzo Emanata
Basilicata Emanata
Calabria Emanata
Campania Emanata
Emilia-Romagna Emanata
Friuli Venezia Giulia Emanata
Lazio Emanata
Liguria Emanata
Lombardia Emanata
Marche Emanata
Molise Emanata
Piemonte Emanata
Puglia Emanata
Sardegna Emanata
Sicilia Emanata
Toscana Emanata
Trento e Bolzano Non emanata
Umbria Emanata
Valle d’Aosta Non emanata
Veneto Emanata

 

CerTus

 

 
 
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