tratto da giustizia-amministrativa.it

Elezioni – Elezioni amministrative – Favor voti – Segni di riconoscimento – Criteri – Onere della prova

In materia elettorale vige il principio del favor voti, per cui il voto deve essere considerato valido ogni volta in cui la volontà dell’elettore risulti univoca e la nullità è configurabile solo quando segni o scritture sulla scheda integrino, in modo non giustificabile altrimenti, un segno di riconoscimento. L’elemento della riconoscibilità va valutato caso per caso, essendo annullabile solo il voto che presenti anomalie non spiegabili con le normali modalità espressive dell’elettore e il ricorrente deve fornire almeno un principio di prova, non essendo ammissibili censure generiche o esplorative volte a ottenere un riesame globale dello scrutinio. (1).

In primo grado il T.a.r. aveva affermato che la semplice presenza, nello spazio delle preferenze, della scritta “Thor” (nome de cane appartenente al candidato sindaco) non integra un segno di riconoscimento ai sensi dell’art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, quando essa sia ragionevolmente spiegabile con elementi del contesto elettorale, come nel caso in cui il candidato sia notoriamente accompagnato durante la campagna dal proprio cane così denominato, divenuto parte della comunicazione politica e riconoscibile dagli elettori. Tale anomalia, pertanto, non consente di ritenere in modo inoppugnabile la volontà dell’elettore di farsi identificare, specie in presenza di un crocesegno chiaro sul simbolo della lista, che rende il voto validamente attribuibile.

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2016, n. 142

Consiglio di Stato, sezione V, 2 febbraio 2026, n. 831 – Pres. Maggio, Est. Rovelli

Torna in alto