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Sentenza del 21/02/2025 n. 2366/7 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma

Efficacia probatoria del P.V.C.

In materia di accertamento tributario, il processo verbale di constatazione ha un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti attestati. Gode di fede privilegiata solo in relazione ai fatti attestati dal pubblico ufficiale perché da lui compiuti o avvenuti in sua presenza (non si estende, dunque, agli apprezzamenti e alle valutazioni dei verificatori). Mentre fa fede fino a prova contraria per le circostanze resocontate nel verbale e, quindi, per le dichiarazioni rese al pubblico ufficiale dalle parti o dai terzi che possono, quindi, essere contestate dal contribuente con ogni mezzo di prova e valutate liberamente dal giudice. Questo è quanto stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha rigettato il ricorso del contribuente, richiamando l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione (ex multis, C. Cass.  5 luglio 2024, n. 18420). Nella specie, la società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRES lamentando, fra gli altri motivi, la mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio delle risultanze del P.V.C. trasfuse nell’atto impositivo impugnato.

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