Sentenza del 03/10/2024 n. 1154/2 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
Effetto preclusivo del giudicato esterno nel processo tributario
Al giudice tributario è precluso rimettere in discussione l’accertamento della situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto contenuti nel giudicato esterno ed essenziali ai fini della decisione di uno o più punti o dell’intera lite fiscale, a condizione che, pur nella diversità del petitum, entrambi i giudizi vertano tra le stesse parti e abbiano ad oggetto il medesimo negozio o rapporto giuridico. In questi termini, ispirandosi a un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 28973/2022; Cass. n. 32370/2023), si è espressa la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana per rigettare l’appello del contribuente. Nella specie il contribuente aveva invocato l’effetto preclusivo del giudicato civile che aveva accertato la nullità dei contratti di compravendita da cui erano derivati i proventi oggetto di recupero a tassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, il giudizio civile non aveva come protagoniste le stesse parti del processo tributario e neppure risultava agli atti la sua definizione con sentenza passaggio in giudicato.