Tratto da: Lavori Pubblici
Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha riformulato in senso partecipativo l’istituto del soccorso istruttorio, ma non ha eliminato i suoi limiti sostanziali, che corrispondono al principio dell’immodificabilità dell’offerta e della tutela della par condicio tra concorrenti.
Dimostrazione ne è la sentenza del Consiglio di Stato del 5 agosto 2025, n. 6095, con la quale Palazzo Spada ha chiarito quando è possibile ricorrere all’integrazione documentale per i requisiti di ordine speciale ex art. 100 del d.Lgs. n. 36/2023 e quando, invece, l’incompletezza si traduce in un vizio insanabile.
Nel caso in esame, riguardante l’affidamento di un appalto per servizi, la ricorrente contestava che l’impresa aggiudicataria fosse stata ammessa alla procedura nonostante i requisiti di capacità tecnica non fossero stati correttamente dichiarati e che la documentazione prodotta in soccorso istruttorio non fosse idonea a dimostrarli.
In particolare, il disciplinare di gara prevedeva tra i requisiti di capacità tecnico-professionale, la regolare esecuzione, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi analoghi per un importo complessivo minimo pari a 2 milioni di euro.
La comprova di tale requisito poteva avvenire attraverso diversi strumenti documentali, tra cui:
- certificati rilasciati dalle amministrazioni contraenti, riportanti oggetto, importo e periodo di esecuzione;
- contratti stipulati, corredati da fatture quietanzate o documenti bancari;
- attestazioni da parte di committenti privati con contenuti analoghi.
Nel valutare il caso, i giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che il soccorso istruttorio, disciplinato dall’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, consente l’integrazione di elementi mancanti nella documentazione di gara, purché non riguardino l’offerta tecnica o economica e non rendano incerta l’identità del concorrente.
Il soccorso istruttorio è legittimo:
- quando è finalizzato a completare o chiarire documentazione già presentata;
- quando non si traduce in una sanatoria surrettizia del mancato possesso del requisito;
- quando si fonda su dichiarazioni già rese, integrabili con documenti aggiuntivi.
Nel caso specifico, il Consiglio ha accertato che l’operatore aveva dichiarato espressamente in sede di partecipazione:
- il possesso del requisito richiesto;
- l’importo complessivo maturato nell’ultimo triennio (superiore alla soglia);
- alcuni servizi analoghi già svolti, corredati dai contratti inseriti nel fascicolo virtuale.
Dunque, non si era in presenza di una dichiarazione mancante, bensì di una documentazione parziale, che l’amministrazione ha legittimamente richiesto di integrare.
Inoltre, nel fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) risultavano già disponibili i contratti attestanti le pregresse esperienze. La Stazione Appaltante, pertanto, ha richiesto ulteriore documentazione integrativa, e non una dichiarazione ex novo.
L’operatore ha semplicemente fornito, in sede di soccorso, certificazioni a supporto della dichiarazione già rilasciata. La stazione appaltante non ha quindi violato i limiti del soccorso, né ha alterato la par condicio, avendo operato una richiesta di completamento e non una riapertura del procedimento di ammissione.
La fattispecie rientra nel soccorso integrativo previsto dal nuovo Codice: intervento mirato su documenti relativi alla qualificazione, già dichiarati ma non pienamente comprovati.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’ammissione e dell’aggiudicazione dell’impresa controinteressata.
Dalla sentenza emergono indicazioni operative particolarmente interessanti per operatori e stazioni appaltanti:
- il requisito speciale va sempre dichiarato in domanda; in mancanza, non è attivabile alcun soccorso istruttorio;
- l’integrazione è legittima solo se il requisito è già posseduto e dichiarato, anche se documentato in modo incompleto;
- è onere dell’amministrazione distinguere tra completamento di prova e carenza sostanziale, al fine di garantire il rispetto della parità di trattamento;
- l’accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico è elemento essenziale per valutare correttamente il contenuto della domanda.
Si rafforza una lettura sostanzialista del Codice, che valorizza l’effettiva qualificazione degli operatori nel rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dalla normativa in materia.