Il TAR Sicilia con la sentenza 2002/2025 chiarisce due dubbi importanti: è possibile modificare i costi della manodopera in sede di verifica dell’anomalia? Si può procedere alla stipula del contratto durante il termine di stand still? Si affronta un tema delicato e complesso: la modificabilità dell’offerta economica nella fase di verifica dell’anomalia, con particolare riguardo ai costi del personale.
Il caso in oggetto riguarda una gara europea a procedura aperta, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV). L’appalto era stato attribuito ad una cooperativa, la cui offerta economica – già oggetto di verifica di anomalia – è stata integrata in aumento in sede giustificativa, con un significativo adeguamento dei costi della manodopera.
Il TAR Sicilia ha riscontrato due violazioni rilevanti. La prima riguarda la modifica sostanziale dell’offerta economica in sede di giustificativi: l’aggiudicataria ha introdotto nuovi profili professionali e incrementato sensibilmente i costi della manodopera, alterando l’equilibrio competitivo. La seconda violazione consiste nella stipula anticipata del contratto, avvenuta senza attendere il termine di stand still e in pendenza di un ricorso cautelare notificato alla stazione appaltante. Entrambe le condotte hanno determinato l’annullamento dell’aggiudicazione, la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato e il subentro dell’impresa ricorrente.
Bisogna sottolineare due aspetti focali:
- la verifica dell’anomalia non consente modifiche sostanziali all’offerta: l’offerta economica, una volta presentata, è intangibile. La fase di verifica dell’anomalia non può essere utilizzata per riscrivere i costi del personale o per rimediare a errori strategici o sottostime. L’unico scopo della verifica è accertare la congruità di quanto già dichiarato, non modificarlo.
- violazione del termine di stand still e inefficacia del contratto: l’amministrazione ha proceduto alla sottoscrizione senza rispettare il termine dilatorio di 32 giorni, previsto dall’art. 18, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, tra la comunicazione dell’aggiudicazione e la firma del contratto. Inoltre, ha stipulato l’accordo solo tre giorni dopo la notifica del ricorso con istanza cautelare, in violazione del divieto di cui al comma 4 del medesimo articolo. Il TAR ha sottolineato che, in assenza di una comunicazione formale dell’aggiudicazione, la pubblicazione sull’albo online non è sufficiente a far decorrere correttamente il termine di stand still. Questa irregolarità procedurale ha comportato l’inefficacia integrale del contratto, ai sensi dell’art. 121 c.p.a.