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Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Aggiudicazione –Termine per impugnare – Dies a quo – Pubblicazione atti di gara – Condotta della stazione appaltante

In materia di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 36, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e in mancanza di specifiche ragioni ostative, è onere dell’amministrazione pubblicare immediatamente sulla piattaforma telematica l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, perché il decorso del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 120, comma 2, c.p.a. (dei cui effetti in punto di inoppugnabilità l’amministrazione si avvantaggia) dipende dal diligente espletamento di tale incombente. (1).

In motivazione, il Collegio ha precisato che il carattere di inoppugnabilità del provvedimento – che ne valorizza la stabilità degli effetti – può derivare solo dallo scorrere del tempo in caso di piena conoscenza dell’atto e dei suoi presupposti in capo agli altri interessati: un’esigenza, quella della piena e legale conoscenza, avvertita in modo particolare nel settore dei contratti pubblici ove, peraltro, in ragione dell’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023, non è tollerabile un contegno della stazione appaltante contrario alla buona fede che, come nel caso di specie, punti a ritardare l’obbligatoria pubblicazione di propri atti per oltre due mesi dall’adozione del provvedimento conclusivo.

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 25 febbraio 2025, n. 1631; C.g.a., sez. giur., 13 novembre 2024, n. 903; 16 gennaio 2024, n. 4.

T.a.r. per la Sicilia, sezione III, 24 ottobre 2025, n. 2348 – Pres. Valenti, Red. Cellini

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