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Sentenza del 11/03/2025 n. 56/1 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata

È l’eterorganizzazione dell’attività economica a legittimare l’imposizione IRAP

È soggetto a IRAP il professionista che si avvalga dei fattori produttivi capitale e/o lavoro altrui, il cui utilizzo conferisce carattere (etero)organizzato all’attività economica esercitata. Si rimane, invece, nell’ambito dell’autorganizzazione tipica del lavoro autonomo se l’espletamento della professione avvenga mediante l’utilizzo dei soli beni strumentali strettamente necessari ed indispensabili, insuscettibili di creare quel valore aggiunto imponibile. Applicando il criterio discretivo appena descritto, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, quale giudice del rinvio, con sentenza n. 56/2025, ha accolto l’appello della contribuente, riuscita a dimostrare che per l’esercizio dell’attività di agente di commercio non si era avvalsa, neppure marginalmente, dell’opera di collaboratori ma soltanto di un’autovettura e un computer. Il Collegio ne ha desunto la prevalente personalità del suo lavoro.

Testo integrale della sentenza

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