Tratto da: Biblus Acca  

L’obbligo di sopralluogo ha un’importanza fondamentale: non si limita ad un adempimento formale, ma serve ai partecipanti per presentare un’offerta quanto più possibile aderente ed in linea all’oggetto dell’appalto, oltre a garantire il rispetto puntuale delle disposizioni stabilite dalla documentazione di gara.

È legittimo escludere un operatore economico che non abbia effettuato il sopralluogo, ma ciò non vale nel caso in cui si tratti di un’impresa già affidataria di un servizio analogo presso la stessa stazione appaltante, che per questo conosce approfonditamente le necessità connesse all’affidamento.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9783/2024, ha respinto il ricorso di una stazione appaltante che aveva escluso un operatore economico per mancato sopralluogo. L’operatore, affidatario del servizio precedente, aveva comunque dimostrato di conoscere i luoghi e le necessità operative.

Il sopralluogo, dunque, diventa superfluo se imposto ad un gestore uscente del servizio.

 

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