tratto da biblus.acca.it

È legittimo modificare la soglia di anomalia delle offerte fino al momento dell’aggiudicazione, anche in presenza di inversione procedimentale, senza violare il principio di invarianza. È quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 77/2025.

La Corte Costituzionale ha respinto le questioni di legittimità sollevate dal TAR Campania riguardo all’articolo 108, comma 12, del nuovo Codice dei contratti pubblici. La questione nasce da un contenzioso su una gara aggiudicata con il criterio del minor prezzo che prevedeva l’apertura anticipata delle offerte economiche prima della verifica dei requisiti di partecipazione (secondo l’art. 107, comma 3, del d.lgs. 36/2023). Il nodo critico riguardava la possibilità, prevista dal Codice, di ricalcolare la soglia di anomalia ogni volta che cambia il numero degli operatori ammessi, fino al momento dell’aggiudicazione.

Il TAR aveva avanzato dubbi in merito alla compatibilità di questa norma con i principi costituzionali di buon andamento, uguaglianza e libertà di iniziativa economica (artt. 3, 41 e 97 Cost.), sostenendo che la facoltà della stazione appaltante di effettuare ricalcoli successivi potesse introdurre incertezza nel procedimento e minare l’affidabilità della graduatoria.

Ogni variazione fatta dopo l’aggiudicazione non incide sul calcolo delle medie

L’articolo 108 del d.lgs. 36/2023 regola in modo dettagliato i criteri di aggiudicazione, confermando al comma 12 il principio di invarianza della soglia di anomalia. In particolare, si stabilisce che ogni variazione intervenuta dopo l’aggiudicazione, anche a seguito di pronunce giurisdizionali e tenuto conto dell’eventuale inversione procedimentale, non incide sul calcolo delle medie né sull’individuazione della soglia di anomalia fissata nei documenti di gara, né sugli altri lotti della stessa gara.

La finalità di questa disposizione è duplice: assicurare la stabilità della graduatoria e impedire che la soglia sia determinata su basi instabili nel caso in cui alcuni concorrenti vengano successivamente esclusi per mancanza di requisiti. Per questo motivo, è consentito il ricalcolo della soglia ogni volta che cambia il numero degli offerenti validi, ma la soglia diventa definitiva solo dopo l’aggiudicazione (effettiva).

Questo approccio bilancia le esigenze di efficienza e parità di trattamento: la PA deve poter selezionare l’offerta economicamente più vantaggiosa tra quelle valide, garantendo però certezza al procedimento una volta concluso.

Perché la variazione della soglia è ammessa anche con inversione procedimentale

Nel caso esaminato, la Corte non ha condiviso le perplessità del TAR: il principio di invarianza della soglia di anomalia è applicabile anche alle gare con inversione procedimentale senza violare il principio di buon andamento. Escludere la possibilità di modificare la soglia dopo l’apertura delle offerte, in queste gare, rischierebbe di compromettere la scelta dell’offerta migliore, perché potrebbe restare in graduatoria un concorrente privo dei requisiti necessari. Consentire il ricalcolo serve dunque a evitare che la graduatoria finale risulti falsata.

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