Tratto da: ANAC

Prevedere nel bando di gara un requisito di partecipazione ulteriore alla attestazione SOA, oltretutto espressamente a pena di esclusione, non è conforme alla disciplina di riferimento e pertanto deve ritenersi illegittimamente apposto, in violazione del Codice degli Appalti.
La stazione appaltante è chiamata, pertanto, ad espungere dalla lex specialis la previsione del disciplinare di gara illegittima, riammettendo l’operatore economico escluso. 
E’ quanto ha stabilito Anac con Parere di precontenzioso delibera n.13, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 21 gennaio 2026, riguardante la procedura aperta per i lavori del Progetto Costruzione del Polo Unico della Salute Città di Lagonegro, in Basilicata (Importo euro: 14.000.372).
L’operatore economico, rivoltosi ad Anac, contestava la previsione del disciplinare di gara, in cui, oltre alla certificazione SOA, veniva richiesto, a pena di esclusione, come requisito di partecipazione anche il possesso di adeguata capacità tecnico professionale attraverso la dimostrazione di avere eseguito nel decennio antecedente lavori assimilabili a quelli dell’appalto, per un importo di dieci milioni.
Anac ha dato ragione all’operatore economico chiamando la Regione Basilicata a riammetterlo in gara.
Qualora questa non intendesse conformarsi al parere, deve comunicare, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all’Autorità, che può proporre il ricorso.

 
 

Il parere dell’Autorità

 
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