Con l’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014 (convertito in Legge 80/2014), è venuto meno il riferimento esplicito al subappalto necessario per sopperire a carenze di qualificazione nelle categorie scorporabili. Attualmente, il principale riferimento normativo in materia è costituito dall’allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, in particolare dall’art. 30, comma 1, secondo periodo, che dispone: I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Questa disposizione, a differenza della normativa previgente, non contempla più in modo espresso l’utilizzo del subappalto per supplire a carenze di qualificazione nelle lavorazioni secondarie, generando dubbi interpretativi.
Il quesito posto al MIT è quindi legittimo: è ancora possibile ricorrere al subappalto qualificante, nonostante l’abrogazione dell’articolo 12?
Il MIT, con il parere 3526/2025, chiarisce che l’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014 non ha fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario/qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale, in quanto volto a colmare il deficit di qualificazione del concorrente ad eseguire le lavorazioni scorporabili a qualificazione necessaria.
Il MIT collega, inoltre, la sopravvivenza dell’istituto al principio del risultato, evidenziando che: Il richiamo al subappalto nelle suddette categorie scorporabili a qualificazione necessaria presidia l’esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione.
Secondo il Consiglio di Stato (Sez. V, sent. n. 1793 del 22 febbraio 2024), il subappalto necessario si configura dunque come uno strumento qualificante, la cui dichiarazione deve essere resa già in sede di presentazione dell’offerta. Ciò consente alla stazione appaltante di accertare ex ante la mancanza di requisiti del concorrente e le modalità con cui tali carenze saranno colmate