La sentenza n. 15778/2025 della Corte di Cassazione riguarda un procedimento penale per lesioni personali colpose aggravate a carico di un datore di lavoro, accusato di aver violato le norme in materia di sicurezza sul lavoro, con conseguente infortunio grave ad un proprio dipendente. L’incidente è avvenuto durante un intervento improprio in cui il lavoratore, senza aver disattivato del tutto la macchina, ha rimosso le protezioni ed è rimasto incastrato negli ingranaggi.
Dalle indagini è emerso che la macchina era stata modificata rispetto alla configurazione originale: mancavano le protezioni previste, non esistevano procedure scritte per interventi di manutenzione e il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non considerava situazioni come quella verificatasi. Inoltre, l’uso di abbigliamento non conforme da parte del lavoratore era consuetudine tollerata.
Il datore di lavoro era stato accusato di non aver garantito che il macchinario fosse mantenuto secondo le prescrizioni del produttore, di non aver assicurato una formazione adeguata al lavoratore incaricato di attività potenzialmente pericolose e di non aver predisposto una corretta valutazione dei rischi.
Nel ricorso in Cassazione, la difesa dell’imputato ha contestato la sentenza d’appello sostenendo che le prove erano state travisate, che il lavoratore fosse adeguatamente formato e incaricato di mansioni compatibili con l’uso del macchinario e che l’infortunio era dipeso da un comportamento imprevedibile dello stesso. Ha, inoltre, affermato che la responsabilità per le carenze del DVR spettava ad una società esterna delegata alla sicurezza.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In primo luogo, ha escluso che sussistesse un vizio di motivazione, chiarendo che, in presenza di due pronunce conformi, è possibile censurare il travisamento della prova solo se si dimostra che il giudice d’appello abbia esaminato elementi nuovi rispetto a quelli analizzati dal primo giudice.
La Corte ha ribadito che il comportamento del lavoratore non può essere considerato abnorme, poiché si è svolto nell’ambito delle attività lavorative usuali, pur se con modalità imprudenti. Ha inoltre affermato che l’assenza delle necessarie protezioni, la configurazione modificata del macchinario, l’inadeguatezza del DVR e la tolleranza aziendale verso comportamenti insicuri delineano una responsabilità piena del datore di lavoro. Anche la delega a terzi della redazione del DVR non esonera il datore dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e di garantire la formazione e l’informazione dei lavoratori.