Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 1181/2025, stabilisce che le stazioni appaltanti hanno il dovere di attivare la verifica dell’anomalia dell’offerta ogniqualvolta emergano elementi specifici che facciano presumere una mancanza di congruità, serietà, sostenibilità o realizzabilità dell’offerta, anche se la verifica non è formalmente obbligatoria.
Nel caso specifico, durante una gara a procedura aperta per l’affidamento di un servizio, un concorrente ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo che la stazione appaltante non aveva effettuato la verifica sull’anomalia nonostante l’offerta vincente presentasse un ribasso significativo.
Dalla lettura coordinata degli articoli 54 e 110 del D.Lgs. 36/2023 emerge una tripartizione delle modalità di verifica dell’anomalia dell’offerta:
- obbligatoria e automatica: per le gare sotto soglia, con criterio del prezzo più basso e almeno cinque offerte valide; in caso di superamento della soglia di anomalia, l’esclusione dell’offerta è automatica;
- obbligatoria e con contraddittorio: per gare sopra soglia, quando il bando individua criteri per riconoscere le offerte sospette; in questo caso, l’esclusione avviene solo dopo aver ascoltato l’operatore economico;
- residuali e con contraddittorio: applicabile in tutte le procedure, anche senza specifica previsione nel bando, qualora un’offerta risulti anomala in base a elementi concreti. Anche in questo caso è richiesto il contraddittorio prima dell’eventuale esclusione.
Nel caso oggetto del giudizio, l’amministrazione ha omesso di avviare la procedura di verifica nonostante l’offerta dell’aggiudicataria presentasse un ribasso superiore al 25% rispetto alla base d’asta e costi per il personale poco sopra il minimo, a fronte di numerose migliorie proposte. Tale omissione ha determinato l’illegittimità dell’aggiudicazione per violazione dell’articolo 54 del Codice dei contratti pubblici, che impone il controllo anche in forma residuale quando l’offerta presenta indizi di anomalia.