La Sentenza del TAR Sicilia, Sezione Prima, n. 2470/2025, fornisce un chiarimento importante in merito ai limiti del soccorso istruttorio in presenza di un vizio radicale nella sottoscrizione con firma digitale dei documenti di gara, in particolare l’offerta economica. La pronuncia ribadisce la centralità del principio di autoresponsabilità dell’operatore economico, specialmente nelle procedure telematiche.
Il caso: documenti firmati digitalmente da un soggetto privo di poteri
La controversia nasce nell’ambito di una procedura per l’affidamento di lavori pubblici. Nel corso delle verifiche, la stazione appaltante rilevava che tutta la documentazione caricata in piattaforma – offerta economica e atti amministrativi – era stata firmata digitalmente dal socio di maggioranza della società partecipante e non dall’amministratore unico, unico titolare dei poteri di rappresentanza. Constatata la discrasia, la Commissione attivava il soccorso istruttorio, limitatamente all’accertamento dell’eventuale delega o procura. L’operatore economico rispondeva sostenendo che l’errore derivasse da un utilizzo improprio del dispositivo di firma digitale e allegava un atto di ratifica successivamente sottoscritto dall’amministratore.
La stazione appaltante riteneva insufficiente la sanatoria proposta e disponeva l’esclusione. Da qui il ricorso al TAR.
L’errore di firma è realmente sanabile?
Può il soccorso istruttorio correggere l’assenza della firma digitale del soggetto abilitato? La risposta è netta: no. Il TAR afferma che la firma digitale non è un requisito meramente formale, ma il presupposto che consente di imputare giuridicamente l’offerta all’operatore economico e che la sua mancanza integra un vizio totale della manifestazione di volontà. L’intero impianto normativo e giurisprudenziale sulle procedure telematiche si basa proprio sull’autenticità e sulla riconoscibilità della sottoscrizione digitale: in sua assenza, non esiste un’offerta imputabile all’impresa.
In assenza di una sottoscrizione autentica del rappresentante legittimato, l’offerta non è giuridicamente imputabile all’operatore. Per questo il vizio è considerato radicale e non può essere sanato tramite il soccorso istruttorio.

