Sentenza del 11/09/2024 n. 5321/8 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania
Divieto di nova in appello
Nel giudizio di appello è preclusa la possibilità sia di ammettere nuovi mezzi di prova, sia di produrre nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione o sia dimostrata la riferibilità della mancanza probatoria a causa non imputabile alla parte. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania che, nella specie, ha riconosciuto l’immediata operatività del principio sancito dal novellato art. 58, D. Lgs. 546/1992 per i giudizi instaurati in data successiva alla pubblicazione della norma sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 3 gennaio 2024. Nello specifico, i giudici campani hanno ritenuto preclusa all’Agenzia delle Entrate la possibilità di produrre la prova dell’avvenuta notifica della cartella, presupposto di legittimità dell’intimazione di pagamento impugnata.
Testo integrale della sentenza