Tratto da: dgt.mef.gov.it

Sentenza del 11/09/2024 n. 5321/8 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania

Divieto di nova in appello

Nel giudizio di appello è preclusa la possibilità sia di ammettere nuovi mezzi di prova, sia di produrre nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione o sia dimostrata la riferibilità della mancanza probatoria a causa non imputabile alla parte. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania che, nella specie, ha riconosciuto l’immediata operatività del principio sancito dal novellato art. 58, D. Lgs. 546/1992 per i giudizi instaurati in data successiva alla pubblicazione della norma sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 3 gennaio 2024. Nello specifico, i giudici campani hanno ritenuto preclusa all’Agenzia delle Entrate la possibilità di produrre la prova dell’avvenuta notifica della cartella, presupposto di legittimità dell’intimazione di pagamento impugnata.

Testo integrale della sentenza

 

 

Torna in alto