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Parchi nazionali e aree protette – Legge quadro sulle aree protette – Pesca – Diritto esclusivo – Natura

Il diritto esclusivo di pesca rientra tra i “diritti reali” di terzi avente “per oggetto non già l’utilizzazione delle acque, bensì la popolazione ittica del comprensorio, considerato come universitas, del tutto distinta e separabile dal liquido nel quale vive”, che, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, possono essere esercitati all’interno del parco nazionale della val grande in deroga ai divieti di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (tra cui il divieto di catturare, uccidere, danneggiare e disturbare le specie animali). (1).

(1) Conformi: in parte: Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2009, n. 25493 secondo cui i diritti esclusivi di pesca sono quei diritti che, per antichi titoli o per lunghissimo possesso, previo riconoscimento a norma di legge da parte dell’autorità amministrativa (regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604), conferiscono al titolare la possibilità di pescare esemplari della fauna ittica in una certa porzione del mare territoriale o del demanio idrico, in maniera esclusiva, ossia con facoltà di impedire ad altri di pescare nelle stesse acque, trattandosi di veri e propri diritti soggettivi, tipicamente privati, patrimoniali, di carattere reale, suscettibili di atti di disposizione da parte del titolare.

T.a.r. per il Piemonte, sezione III, 11 febbraio 2025, n. 335 – Pres. Perna, Est. Lico

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