(Parere n.9510 del 17.3.2025) Si fa riferimento alla nota pervenuta in data …, con la quale la segretaria del comune … ha chiesto l’avviso di questa Direzione Centrale in merito al diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali di minoranza in materia di atti di competenza dell’Ufficio Tecnico, tra cui anche atti inerenti a gare. In particolare, ha chiesto se il consigliere comunale possa, in base all’art.43 T.U.O.E.L., accedere agli atti di gara conclusa in tempi antecedenti alla loro nomina di consiglieri. Al riguardo, si evidenzia che l’art.43, comma 2, d.lgs. n.267/2000 prevede che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’amministrazione presso cui esercitano il proprio mandato politico-amministrativo “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”. In via generale, si osserva che il Consiglio di Stato–sez.IV, con sentenza n.4792 del 22 giugno 2021, ha precisato che l’esercizio del potere di accesso di cui all’articolo 43, comma 2, T.U.O.E.L. è finalizzato “all’espletamento del mandato” e pertanto deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto all’art.42 del medesimo TUOEL. Il bisogno di conoscenza del titolare della carica elettiva deve, quindi, porsi in rapporto di strumentalità con la funzione ‘di indirizzo e di controllo politico-amministrativo’, di cui nell’ordinamento dell’ente locale è collegialmente rivestito il consiglio comunale (art.42, c.1, T.U.O.E.L.), e alle prerogative attribuite singolarmente al componente dell’organo elettivo (art.43). La finalizzazione dell’accesso ai documenti in relazione all’espletamento del mandato costituisce il presupposto legittimante, ma anche il limite dello stesso, configurandosi come funzionale allo svolgimento dei compiti del consigliere (C.d.S.-V, 2 gennaio 2019, n.12). Il diritto del consigliere comunale all’accesso agli atti dell’ente locale ex art.43, c.2, d.lgs. n.267 del 2000 non è, dunque, incondizionato. Tra l’altro, il Consiglio di Stato-sez.V, con sentenza 11 marzo 2021, n.2089 ha osservato che il diritto di accesso del consigliere comunale è sottoposto alla regola del ragionevole bilanciamento propria dei rapporti tra diritti fondamentali e che un equilibrato bilanciamento si può realizzare attraverso, per esempio, l’ostensione di tutti gli atti richiesti, previa “mascheratura” di dati sensibili. Inoltre, l’Alto Consesso – sez.V -, con sentenza n.8667 del 10/10/2022 ha ribadito che “è principio pacifico quello per cui l’accesso agli atti, ex art.43 d.lgs. n.267 del 2000, da parte dei consiglieri comunali costituisce strumento di controllo e verifica del comportamento dell’amministrazione, in funzione di tutela di interessi non individuali ma generali, ed è pertanto espressione del principio democratico dell’autonomia locale”. Circa l’accesso agli atti di gara esso è regolato dal nuovo Codice dei contratti pubblici – d.lgs. n.36 del 31 marzo 2023, in particolare dall’art.35 rubricato “Accesso agli atti e riservatezza”. Nel caso di specie, i consiglieri comunali di minoranza hanno chiesto l’accesso agli atti di gara conclusa prima della loro nomina a consigliere. In merito, si segnala quanto precisato dal T.A.R. Abruzzo – L’Aquila che con la sentenza n.492/2007, nell’esaminare una questione riguardante l’accesso agli atti di gara da parte dei consiglieri, ha ribadito che il diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici del Comune “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato” è ben diverso dal diritto di accesso disciplinato dagli artt.23 e segg. della legge n.241/1990 e dal precedente art.10 del menzionato t.u. e non è espressamente escluso dalla natura “riservata” della relativa documentazione – come, invece, previsto dall’art.24 della legge n.241/1990 e dall’art.10 del d.lgs. n.267/2000. La garanzia della riservatezza dei terzi è, invece, assicurata sempre dall’art.43, II comma, del d.lgs. n.267/2000, il quale prevede che i consiglieri comunali “sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge” per le notizie e le informazioni così acquisite (v. Cons. Stato-sez.V, 20 ottobre 2005, n.5879 e Consiglio Stato-sez.V, 4 maggio 2004, n.2716). Con tale pronuncia il giudice amministrativo ha affermato che i consiglieri comunali, proprio in virtù dell’articolo 43 del T.U.O.E.L., possano accedere ad atti per i quali è generalmente precluso ai terzi l’esercizio del diritto di accesso per ragioni di riservatezza. Peraltro, anche la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi con parere DICA 0028563 P-4. 8.1.6.4 del 2.11.2015 aveva sostenuto che “l’accesso informativo dei consiglieri comunali non può essere astrattamente negato per nessuna particolare categoria di informazioni e di atti che le contengono, e dunque neppure quelli relativi alle procedure di gara”. Si evidenzia, tra l’altro, che l’art.35 del d.lgs. n.36/2023 stabilisce che “Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2 gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili…”, ma nel caso in esame i consiglieri richiedono atti relativi ad una gara conclusa. Ciò posto, considerato che il citato articolo 43, al comma 2, stabilisce il diritto dei consiglieri di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, si ritiene che nel caso prospettato il consigliere di minoranza possa accedere agli atti detenuti dagli uffici comunali, se necessari al corretto esercizio della funzione anche qualora trattasi di atti di gara, tenendo sempre presente il principio del ragionevole bilanciamento dei rapporti tra diritti fondamentali espresso dal Consiglio di Stato con la sopracitata sentenza n.2089 dell’11 marzo 2021.
Tratto da: Ministero Interno
Territorio e autonomie locali 25 Giugno, 2025
Categoria 05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima Il consigliere comunale può accedere agli atti di gara conclusa in tempi antecedenti alla sua nomina.
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