Territorio e autonomie locali 20 Agosto, 2026
 
Categoria 05.02.06 Diritto di accesso
 
Sintesi/Massima

Il Consiglio di Stato, con sentenza n.8667/2022, nel sottolineare che è principio pacifico quello per cui l’accesso agli atti dei consiglieri comunali costituisce strumento di controllo e verifica dell’amministrazione, ha precisato che l’accesso è ammesso anche per le pratiche edilizie.

Testo

(Parere n.17383 del 4.6.2026) Si fa riferimento alla nota, datata …, con cui il sindaco del comune di … ha chiesto un parere di quest’ufficio sul diritto di accesso da parte di un consigliere, ai sensi dell’art.43 del d.lgs. n.267/2000, ad una pratica edilizia relativa ad un immobile di proprietà privata. Ha precisato che la pratica in questione contiene, oltre al titolo abilitativo, elaborati progettuali, relazioni tecniche, dati identificativi del proprietario, del progettista e di altri soggetti coinvolti, nonché ulteriori informazioni suscettibili di tutela sotto il profilo della riservatezza. Al riguardo, si segnala in via generale che il consigliere comunale per l’accesso agli atti ex art.43 del TUEL, sebbene non abbia l’obbligo di motivare le relative istanze, deve comunque presentare una richiesta di accesso che sia utile all’espletamento del proprio mandato. Il consigliere comunale è titolare di un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere utili all’espletamento delle proprie funzioni, anche al fine di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato della pubblica amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio comunale. Il diritto riconosciuto al consigliere comunale si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (cfr. sent. TAR Lombardia-Milano, sez.I, 4/12/2025, n.3960). Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n.4792 del 22.6.2021, ha evidenziato che l’esercizio del diritto di accesso di cui all’articolo 43, comma 2, TUEL deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto con l’art.42 del medesimo TUEL; pertanto, il suddetto limite implica che il diritto di conoscenza del consigliere debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, propria del consiglio comunale. I dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato. Si osserva che i consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere tutte le notizie ed informazioni necessarie all’espletamento del proprio mandato che non è condizionato da una motivazione specifica, sebbene non sia illimitato e debba rispettare i principi di proporzionalità, strumentalità e non aggravamento dell’attività amministrativa (cfr. sentenza TAR Lombardia-Milano, sez.I, 3/11/2025, n.3514). L’istanza del consigliere deve, comunque, muovere da un’effettiva esigenza collegata all’esame delle questioni proprie dell’assemblea consiliare. La strumentalità implica la proporzionalità della richiesta rispetto agli obiettivi perseguiti. In considerazione di tali limiti, i dati personali dei soggetti coinvolti dall’istanza di accesso possono rivelarsi non necessari e, quindi, la loro ostensione integrerebbe un’ingiustificata lesione alla riservatezza dei terzi. Il Consiglio di Stato, con sentenza del 13 giugno 2025, n.5197, ha ribadito che l’accesso del consigliere comunale a tutte le notizie e le informazioni in possesso dell’ente locale, utili all’espletamento del proprio mandato, garantito dall’art.43 del d.lgs. n.267/2000, pur avendo un’estensione più ampia di quello della l. n.241/1990, non può sottrarsi alla regola del ragionevole bilanciamento, visto che i diritti fondamentali di pari rango si trovano nell’assetto costituzionale in un rapporto di integrazione reciproca, non ordinato su base gerarchica, per cui non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. Con una recente sentenza l’Alto Consesso ha evidenziato che “Nel bilanciamento tra il diritto del consigliere comunale ad acquisire informazioni utili all’esercizio del proprio mandato e la tutela della riservatezza dei terzi, l’accesso non può estendersi ai dati personali e giudiziari non indispensabili al controllo politico-amministrativo. È, pertanto, legittima la scelta dell’amministrazione di mettere a disposizione gli atti richiesti previo oscuramento dei nominativi e di ogni elemento identificativo dei soggetti coinvolti, qualora tali informazioni non siano necessarie all’effettivo svolgimento del munus consiliare (cfr. Cons. Stato-sez.V, 30/10/2025, n.8406). Infine, si fa presente che il Consiglio di Stato, con sentenza del 10/10/2022, n.8667, nel sottolineare che è principio pacifico quello per cui l’accesso agli atti, ex art.43 del d.lgs. n.267/2000, da parte dei consiglieri comunali costituisce strumento di controllo e verifica del comportamento dell’amministrazione, in funzione di tutela di interessi non individuali, ma generali, quindi, espressione del principio democratico dell’autonomia locale, ha precisato che l’accesso è ammesso anche in relazione alle pratiche edilizie. L’amministrazione comunale, nel caso in esame, dovrà valutare l’istanza di accesso e, nel caso di rilascio della documentazione, oscurare i nominativi e ogni elemento identificativo dei soggetti coinvolti, qualora tali informazioni non siano necessarie all’effettivo svolgimento del mandato.

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