Tratto da: Ministero Interno
(Parere prot. 32428 del 09.10.2025). È stata formulata richiesta di chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’istituto previsto dall’art.86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUOEL) in forza del quale l’amministrazione locale è chiamata a farsi carico, attraverso il “pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili”, del pagamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, in luogo degli amministratori locali “che non siano lavoratori dipendenti”. In particolare, si riferisce che un lavoratore autonomo – che ha ricoperto la carica di sindaco dall’8 giugno 2009 al 6 maggio 2025 ha presentato istanza di rimborso dei contributi previdenziali da lui versati alla propria cassa di previdenza e relativi all’attività professionale svolta nel periodo del mandato elettivo. Il quesito posto attiene, nello specifico, ai seguenti profili: in primo luogo, si richiede se il credito vantato dall’ex sindaco, riferito al rimborso dei contributi previdenziali da lui versati nei pregressi periodi di mandato elettivo, possa essere riconosciuto dal comune. Si chiede altresì, in caso di risposta affermativa al precedente quesito, se debba essere corrisposta la somma totale corrispondente ai contributi previdenziali dal sindaco versati alla cassa di previdenza a decorrere dall’8.06.2009 (data di insediamento) ovvero se trovi applicazione il disposto dell’art. 2946 cod. civ. tenendo conto del termine di prescrizione dei diritti. Sul punto, questo Ministero ritiene opportuno confermare l’orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti, la quale, con deliberazione n.270 del 13 agosto 2025, pronunciandosi su un quesito avanzato da un ente locale in relazione a una fattispecie analoga, ha precisato che l’erogazione del contributo forfettario riconosciuto ai lavoratori non dipendenti debba essere oggetto di espressa richiesta da parte dell’amministratore interessato. Tale impostazione trova giustificazione nel principio secondo cui l’ente locale non è tenuto a conoscere, né può presumere, il regime previdenziale applicabile all’amministratore in qualità di lavoratore autonomo o non dipendente.
Parimenti, si concorda sull’assunto secondo cui “la varietà dei sistemi contributivi è tale che una risposta al quesito presupporrebbe un esame, necessariamente casistico, delle concrete condizioni di esercizio del diritto di credito del singolo amministratore locale nei confronti del Comune” (Cfr. Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera n. 270/2025), valutazione che esula dalle competenze di supporto e consulenza su fattispecie di carattere generale e astratto rimesse all’Amministrazione, e che rientra, invece, nella sfera di cognizione del giudice ordinario, quale soggetto competente a pronunciarsi su situazioni giuridiche soggettive.

