tratto da NTPLUS - Articolo integrale di Michele Nico

 

Secondo la disciplina del pubblico impiego alla qualifica dirigenziale corrisponde l’attitudine professionale all’assunzione di incarichi di qualsiasi tipo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26331 del 9 ottobre 2024,(20241027_225430702_iOS) ha chiarito che, nel pubblico impiego, la qualifica dirigenziale implica la capacità professionale di assumere incarichi di qualsiasi tipo, senza un diritto all’assegnazione di incarichi specifici o equivalenti a quelli precedentemente ricoperti. Pertanto, non si applica ai dirigenti la regola dello jus variandi dell’articolo 2103 del codice civile, che tutela il diritto del lavoratore a svolgere mansioni equivalenti.

Il caso giudicato riguarda un dirigente dell’Agenzia delle Entrate, che aveva ottenuto dal tribunale un risarcimento per demansionamento poiché, in seguito a una riorganizzazione, gli era stato assegnato un incarico di livello inferiore. Tuttavia, la Cassazione ha ribaltato la decisione, ritenendo che il dirigente non ha un diritto soggettivo a mantenere un incarico specifico, ma solo un “interesse legittimo” alla correttezza e buona fede dell’operato della Pubblica Amministrazione. Quest’ultimo può essere tutelato solo se viene provato un pregiudizio causato da una violazione dei principi costituzionali di imparzialità, efficienza e buon andamento (art. 97 Cost.).

Infine, la Cassazione ha ribadito che il conferimento di incarichi diversi o la mancata assegnazione di incarichi equivalenti non configura automaticamente un danno risarcibile.

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