Tratto da: Lavori Pubblici  

In zona sismica non basta la sospensione dei lavori e la rinunzia all’incarico per evitare responsabilità penali. Lo afferma la Cassazione nella sentenza 19871/2025.

Con la sentenza n. 19871 del 28 maggio 2025, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta a un gruppo di proprietari e al direttore dei lavori per opere realizzate in totale difformità rispetto al progetto autorizzato.

Nel caso concreto, il piano cantinato previsto come interrato era stato trasformato in un volume fuori terra, completo di bucature per porte e finestre. Il direttore dei lavori, indicato come tale negli atti depositati al Genio Civile, sosteneva di non avere mai ricevuto una lettera formale di incarico e che la successiva sospensione delle opere avrebbe dovuto escludere la sua responsabilità.

La Cassazione ha respinto tali argomentazioni, affermando che «la circostanza che non si sia dato corso alla formalizzazione di una lettera di incarico è assolutamente ininfluente, in quanto ciò che conta è che, per l’amministrazione preposta al controllo, fosse presente una figura professionale in grado di accertare, nella fase di esecuzione, la conformità delle opere realizzate al progetto approvato».

Di conseguenza, la responsabilità del tecnico non poteva considerarsi esclusa, essendo egli formalmente individuato come direttore dei lavori e dunque tenuto a vigilare e a denunciare le difformità riscontrate.

Il punto centrale della decisione riguarda l’applicazione dell’art. 29 del d.P.R. 380/2001, che definisce gli obblighi e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nell’attività edilizia. La norma stabilisce che «il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili […] della conformità delle opere […] unitamente al direttore dei lavori». Tuttavia, lo stesso articolo prevede una specifica causa di esonero: «il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa». Nei casi più gravi, di totale difformità o di variazione essenziale, «il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente». È quindi chiaro che non è sufficiente sospendere i lavori o allontanarsi dal cantiere per evitare conseguenze penali: l’unico modo per liberarsi da responsabilità è adempiere puntualmente all’onere di segnalazione e, quando necessario, formalizzare la rinuncia. La Corte ha richiamato precedenti consolidati secondo cui «l’assenza dal cantiere non esclude la penale responsabilità per gli abusi commessi dal direttore dei lavori, sul quale ricade l’onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all’incarico» (Cass., Sez. III, n. 7406/2015).La sentenza affronta anche il profilo delle opere in zona sismica, chiarendo che la disciplina antisismica non ammette attenuazioni. La Corte ha osservato che gli obblighi di denuncia e di autorizzazione preventiva «sono finalizzati a consentire il controllo preventivo della pubblica amministrazione, per cui non rileva, ai fini della sussistenza del reato, l’effettiva pericolosità o meno della costruzione realizzata». In altre parole, la violazione sussiste a prescindere da valutazioni tecniche ex post sulla stabilità del manufatto: ciò che conta è l’omissione degli adempimenti che la legge impone a presidio della pubblica incolumità. Richiamando un orientamento ormai consolidato, la Cassazione ha ribadito che i reati previsti dagli artt. 93-95 del d.P.R. 380/2001 hanno natura permanente e «permangono sino a quando chi intraprende un lavoro edile in zona sismica non presenta la prescritta denuncia con l’allegato progetto ovvero non porta ad ultimazione il lavoro medesimo». Ne consegue che il direttore dei lavori rimane obbligato a vigilare e a comunicare le difformità fino alla conclusione dell’opera o alla rinuncia formalmente notificata. La pronuncia, dunque, rafforza l’idea che la direzione dei lavori non è un incarico meramente formale, ma una funzione tecnica che comporta obblighi stringenti e responsabilità precise. Il tecnico che non osserva la procedura di contestazione e comunicazione prevista dall’art. 29 non solo non si libera dalle conseguenze amministrative, ma risponde penalmente delle violazioni accertate.

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