tratto da lentepubblica.it
La Corte di Cassazione ha affermato che, per i dipendenti pubblici, l’indennità di mensa non ha natura retributiva e quindi non fa parte dello stipendio: unica eccezione nel caso lo prevedano i CCNL dei vari comparti.
Questo principio è radicato nell’articolo 6, comma 3, del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modifiche nella Legge 8 agosto 1992, n. 359. La sentenza rappresenta un ulteriore tassello nella definizione del complesso quadro normativo relativo al pubblico impiego contrattualizzato, offrendo importanti chiarimenti per lavoratori e datori di lavoro.