Tratto da: Sentenzeappalti

Consiglio di Stato, Sez. V, 26.08.2026 n. 6665

10. Con il secondo motivo di appello si lamenta, a proposito della disposta proroga, che non si sarebbe trattato di mere “difficoltà operative” riscontrate dai singoli operatori ma, piuttosto, di un vero e proprio “malfunzionamento oggettivo” del sistema informatico deputato alla gestione della gara telematica. A tale riguardo, la Regione Campania depositava apposita relazione istruttoria direttamente in questa sede di appello. Osserva al riguardo il collegio che:

10.1. Ad un attento esame dell’atto di proroga in sé emergono, ad ogni modo, non malfunzionamenti oggettivi del sistema di gestione informatica della gara ma, piuttosto, mere difficoltà operative da parte dei singoli concorrenti consistenti in: a) “barriere linguistiche” legate al fatto che alcuni operatori avevano sede all’estero. Al riguardo, tuttavia, il giudice di prime cure ha correttamente fatto riferimento alla possibilità di superare tale ostacolo, come pure evidenziato nei chiarimenti a suo tempo pubblicati dalla stazione appaltante, mediante traduzione in lingua italiana autenticata dalla competente autorità consolare oppure traduzione accompagnata da dichiarazione giurata presso le competenti autorità a tal fine indicate dal singolo stato estero; b) “differenze normative” legate all’uso della firma digitale che non sarebbe altrimenti contemplata in alcuni ordinamenti come gli Stati Uniti. Anche a tale riguardo, tuttavia, i chiarimenti della stazione appaltante avevano evidenziato che, in tal caso, era ben possibile ovviare al meccanismo della firma digitale attraverso scansione dei documenti autografati ed accompagnati da documento di identità; c) “fusi orari” connessi al ricorso all’assistenza (c.d. help desk) la quale, dal canto suo, osservava orari non compatibili con gli USA. Anche in questo caso è impensabile che operatori di simile qualificazione professionale, nonché dotati di una organizzazione così complessa e articolata, non potessero apprestare turni di servizio in qualche misura corrispondenti con gli orari dell’assistenza che venivano osservati in Italia;

10.2. Anche alla luce dei chiarimenti offerti in corso di gara dalla stazione appaltante, quindi, appare chiaro come tali “difficoltà operative” potessero essere agevolmente superate da ogni operatore accorto e prudente, e ciò tenuto anche conto della particolare qualificazione professionale vantata, dai singoli concorrenti della specifica gara, proprio nella materia informatica;

10.3. Trova quindi ulteriore conferma quel dato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in particolare: “Il concorrente che si appresta alla partecipazione di una gara telematica, fruendo dei grandi vantaggi logistici e organizzativi che l’informatica fornisce ai fruitori della procedura, è consapevole che occorre un certo tempo per eseguire materialmente le procedure di upload, e che tale tempo dipende in gran parte dalla performance dell’infrastruttura di comunicazione (lato utente e lato stazione appaltante), quest’ultima a sua volta interferita da variabili fisiche o di traffico. Trattasi della dinamica fisiologica e ampiamente prevedibile dei fattori impiegati per la comunicazione elettronica, che dev’essere conosciuta, data per presupposta e accettata nei suoi vantaggi e nei suoi (pochi) svantaggi una volta che il legislatore ha dato ad essa validità. … In tale chiave ricostruttiva, l’esperienza e abilità informatica dell’utente, la stima dei tempi occorrenti per il completamento delle operazioni di upload, la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali, il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico, sono tutte variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, preventivare e “dominare” quando si accinge all’effettuazione di un’operazione così importante per la propria attività di operatore economico, non potendo il medesimo pretendere che l’amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma di negoziazione operante su efficiente struttura di comunicazione, si adoperi anche per garantire il buon fine delle operazioni, qualunque sia l’ora di inizio delle stesse, prescelto dall’utente, o lo stato contingente delle altre variabili sopra solo esemplificamente indicate” (Cons. Stato, Sez. III, 24 novembre 2020 n. 7352; cfr., inoltre, Cons. Stato, sez. I, 24 gennaio 2020 n. 220; sez. III, 2 luglio 2014, n. 3329; sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6416)” (Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2025, n. 8986; sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 448).

10.4. Ciò chiarito, e venendo ora alla fattispecie in esame, emerge da quanto sopra esposto che, ad un attento esame del provvedimento di proroga in senso stretto, nessun malfunzionamento del sistema è concretamente emerso nel caso di specie ma, piuttosto, un impedimento unicamente ascrivibile a insufficiente diligenza professionale dell’appellante e quindi, in concreto, alla sua “incapacità soggettiva”. E ciò tanto più ove soltanto si consideri che le informazioni di cui necessitava -OMISSI-, onde superare alcune difficoltà di natura sicuramente non eccezionale, ben potevano essere tempestivamente richieste e correlativamente risolte visto il lungo tempo messo a disposizione degli operatori economici interessati (oltre due mesi dalla pubblicazione del bando) e data anche la particolare delicatezza e importanza della gara (oltre 51 milioni di euro) nonché la indiscussa qualificazione professionale dell’operatore stesso – giova ripetere – proprio nella suddetta materia informatica;

10.5. Di qui la palese violazione, da parte di -OMISSIS-, del principio sopra descritto di “buona diligenza informatica” (par. 10.3.) e quindi del canone dell’autoresponsabilità che, da parte di operatori informatici, assume una valenza esponenziale ove si tratti di difficoltà riscontrate proprio nel funzionamento del sistema di caricamento e gestione di una gara telematica quale quella di specie;

10.6. Ora, la Regione Campania ha prodotto agli atti del presente giudizio di appello, in data 13 aprile 2026, una relazione tecnica la quale attesterebbe, a differenza di quanto emerge dall’atto di proroga, che si sarebbero registrati problemi di malfunzionamento oggettivo del sistema tra cui, in particolare: errori nella fase di upload degli allegati; controlli automatici sulla firma digitale; errori di verifica dei documenti; errori nel calcolo dell’hash dei file; errori nella generazione dei documenti PDF di sistema. Tali errori, nella prospettiva della difesa dell’amministrazione regionale, avrebbero inciso direttamente sulla possibilità per gli operatori economico di completare correttamente la procedura di presentazione dell’offerta nel termine originariamente stabilito, ostacolando il perfezionamento del caricamento di documenti e/o la sottoscrizione autografa accompagnata da un documento di identità, così da impedire la finalizzazione e la presentazione di una offerta valida nel termine originariamente previsto (cfr. pagg. 22-24 della memoria regionale in data 9 aprile 2026 nonché pag. 18 della memoria regionale in data 11 maggio 2026). Trattasi, tuttavia, di problematiche in alcun modo prospettate nel provvedimento di proroga o in un qualche documento istruttorio preliminare (ove venivano evidenziate, come detto, soltanto difficoltà operative da parte degli operatori). Tali stesse problematiche di malfunzionamento del sistema sono state per la prima volta evidenziate soltanto nel presente giudizio di appello. Il che costituisce, nella sostanza, motivazione postuma come tale inammissibile. Si veda per tutte Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2786, secondo cui: “il proposto appello si risolve in una mera integrazione postuma, in corso di giudizio, della motivazione del provvedimento impugnato, che deve ritenersi pacificamente inammissibile, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, essa sia effettuata la prima volta in appello, ch’è fase del giudizio, nella quale non possono essere introdotti temi di indagine e di decisione completamente nuovi”;

10.7. E ad ulteriore dimostrazione che, nel corso del procedimento, tali problemi non erano mai stati registrati depongono proprio i chiarimenti della stazione appaltante che, come già detto, si concentravano soltanto sui temi della firma digitale (e sulle modalità con cui ovviarvi) nonché delle barriere linguistiche ossia sulle modalità con cui tradurre in italiano la necessaria documentazione;

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