Sentenza del 10/12/2025 n. 913/1 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte
Difetto di sottoscrizione dell’atto introduttivo con firma digitale
La mancata sottoscrizione del ricorso introduttivo con firma digitale determina la sua inammissibilità e il fatto che lo stesso sia stato notificato a mezzo pec non contribuisce a sanarlo, in quanto tale modalità di trasmissione può attestare la provenienza del documento, ma non l’identità del firmatario.
Questo è il principio di diritto ribadito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte.
Nel caso di specie, i giudici piemontesi hanno dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo in quanto sprovvisto dei requisiti previsti dall’art.10 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015 (intitolato “Specifiche tecniche al Decreto n.163 del 23 dicembre 2013”); l’atto processuale era stato infatti redatto e sottoscritto in formato cartaceo e poi trasmesso a mezzo pec tramite semplice scansione del documento cartaceo senza che venisse apposta la firma digitale e pertanto il file non poteva considerarsi nativo digitale.
Testo integrale della sentenza.: sito esterno banca dati CERDEF

