Tre sentenze chiariscono la responsabilità del Direttore dei Lavori in caso di difetti di impermeabilizzazione: vigilanza, controllo e errori progettuali.
Tre diverse pronunce giurisprudenziali hanno riportato l’attenzione su un tema importante per chi ricopre l’incarico di Direttore dei Lavori (D.L.): la responsabilità professionale in caso di difetti nelle opere di impermeabilizzazione.
Le decisioni dei Tribunali di Civitavecchia, Cagliari e Napoli non introducono principi nuovi, ma consolidano ulteriormente un orientamento giurisprudenziale che impone al D.L. un dovere di vigilanza attiva e puntuale, esteso anche a lavorazioni apparentemente secondarie. La conseguenza è che, laddove emergano infiltrazioni o difetti riconducibili ad errori esecutivi o progettuali, non è sufficiente dare la colpa dell’impresa appaltatrice: anche l’inerzia o la superficialità dei controlli ricade sul professionista incaricato.
Controllo delle quantità e verifica in corso d’opera
Nel caso deciso a Civitavecchia (sentenza n. 994/2025), i vizi riguardavano la posa dello strato impermeabilizzante di un terrazzo condominiale, realizzato con spessori inferiori alle prescrizioni tecniche. L’impresa è stata condannata per l’esecuzione non conforme, ma il D.L. è stato ritenuto corresponsabile per non aver verificato, durante i lavori, il rispetto delle quantità minime previste dalla scheda tecnica del prodotto. Il Tribunale ha chiarito che il controllo del Direttore non può limitarsi alla qualità dei materiali, ma deve riguardare anche la quantità applicata, soprattutto quando l’oggetto dell’appalto è proprio l’impermeabilizzazione. Ne deriva che la mancata contestazione tempestiva costituisce un’omissione professionale idonea a generare responsabilità solidale.
La “diligentia in concreto” come parametro di giudizio
Il Tribunale di Cagliari (sentenza n. 1385/2025) ha ribadito che la misura della responsabilità del D.L. non è la diligenza media, ma quella specifica richiesta dalla sua competenza tecnica. L’obbligo di verifica riguarda sia la corrispondenza tra opera e progetto, sia la conformità delle modalità esecutive alle regole dell’arte e al capitolato. In questo caso, il professionista non aveva adottato le cautele necessarie per prevenire infiltrazioni e degrado delle murature, omettendo di impartire ordini di servizio e di riferire al committente le difformità rilevabili. L’assenza di documentazione probatoria dell’attività di vigilanza ha determinato l’accertamento della colpa per omissione.
Errori progettuali
Ancora più complessa la vicenda trattata dal Tribunale di Napoli (sentenza n. 7965/2025), dove la responsabilità del D.L. è stata confermata sia sotto il profilo progettuale sia sotto quello della vigilanza. L’architetto aveva previsto l’uso di una membrana bituminosa prefabbricata in un contesto geometrico che avrebbe richiesto una guaina liquida; inoltre, aveva rilasciato il certificato di regolare esecuzione nonostante difformità evidenti.