tratto da biblus.acca.it

Fino a che punto il direttore dei lavori può essere ritenuto responsabile della comparsa di difetti o di danni dopo il completamento di un’opera?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19502 del 15 luglio 2025, ha fornito indicazioni precise in materia, chiarendo i limiti della responsabilità del professionista in caso di danni dovuti a infiltrazioni, come nel caso di rifacimento di un lastrico solare.

La vicenda ha origine da un condomino dell’ultimo piano che lamentava infiltrazioni provenienti dal lastrico solare recentemente impermeabilizzato da un’impresa incaricata dal condominio.

Nella causa legale, l’attore aveva coinvolto non solo l’impresa esecutrice e il condominio, ma anche il direttore dei lavori, chiedendo risarcimento e rimozione dei difetti. Il Tribunale, tuttavia, ha escluso la responsabilità del direttore dei lavori, considerando insufficienti le prove a suo carico. Tale decisione, non essendo stata impugnata, è diventata definitiva.

La Suprema Corte ha ribadito alcuni concetti fondamentali:

  • responsabilità da dimostrare: il direttore dei lavori non è automaticamente responsabile per ogni difetto. È necessario fornire prove concrete di violazioni specifiche dei suoi doveri tecnici o contrattuali;
  • giudicato interno: una decisione di primo grado non impugnata su un punto specifico (come l’esclusione di responsabilità) diventa definitiva e non può più essere riesaminata;
  • polizze assicurative: la copertura assicurativa non opera automaticamente. La garanzia si applica solo se i danni si verificano durante il periodo di validità della polizza e secondo le condizioni contrattuali.

In sostanza, la Corte ha confermato il rigetto della richiesta di risarcimento nei confronti del direttore dei lavori, sottolineando l’assenza di elementi minimi per configurare una responsabilità civile.

Quadro normativo e responsabilità tecnica

Il Codice Civile (artt. 1667 e 2226) disciplina la responsabilità nei contratti di appalto e prestazione d’opera. In edilizia, l’art. 29 del d.P.R. n. 380/2001 stabilisce una responsabilità concorrente tra direttore dei lavori e costruttore per violazioni delle norme urbanistiche ed edilizie, salvo prova dell’avvenuta contestazione formale.

In termini operativi, l’art. 64 del Testo Unico dell’Edilizia evidenzia che il direttore dei lavori è responsabile della conformità dell’opera al progetto e della corretta esecuzione.

Gli aspetti pratici evidenziati dalla sentenza

La Cassazione ha posto l’accento su tre elementi principali:

  • mancanza di prova di omissioni: non è stato dimostrato alcun comportamento negligente o colposo del direttore dei lavori;
  • decisione non impugnata: l’esclusione di responsabilità in primo grado non è stata contestata, consolidando il giudicato;
  • inapplicabilità automatica delle assicurazioni: i danni non sono coperti perché non si sono verificati durante il periodo di validità della polizza.

Questa impostazione sottolinea la necessità di una rigorosa valutazione dei fatti concreti e del ruolo effettivo del direttore dei lavori, distinguendo tra responsabilità tecnica e responsabilità oggettiva per i difetti dell’opera.

Ruolo e limiti della responsabilità del direttore dei lavori

La sentenza chiarisce che il direttore dei lavori non può essere considerato responsabile automaticamente per ogni problema emerso in un cantiere. Per configurare una responsabilità, è indispensabile dimostrare omissioni o violazioni specifiche dei suoi compiti di controllo, direzione e segnalazione.

Inoltre, la decisione rafforza l’importanza del principio del giudicato interno e della prova concreta, evitando l’uso pretestuoso del professionista nei contenziosi edilizi. Infine, la presenza di un’assicurazione professionale non garantisce in automatico la copertura dei danni, che deve essere valutata caso per caso.

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