Tratto da: SENTENZEAPPALTI 

TAR Lecce, 27.01.2026 n. 109

Va prioritariamente rammentato che, secondo condivisibile giurisprudenza, “La fattispecie del grave illecito professionale è connotata dalla discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, delimitata per via normativa soltanto dall’idoneità dei fatti e degli elementi valutati a minare l’integrità del concorrente e/o la sua affidabilità professionale” e che, in relazione a tale illecito, “il sindacato giurisdizionale ha valenza estrinseca, essendo limitato alla verifica dell’insussistenza di evidenti travisamenti della realtà o di macroscopici vizi di motivazione o, in ultima analisi, di assoluta irragionevolezza dell’opzione espulsiva rispetto alla gravità dei fatti valutati, però così come apprezzati dalla stessa stazione appaltante” (così Cons. Stato, V, n. 6275/2025).
Alla luce di tali coordinate, questo Tribunale è dunque chiamato verificare nel caso di specie – pur sempre nei limiti cognitori appena esposti – in primo luogo se, alla luce delle disposizioni normative poste dal D. Lgs. n. 36/2023, la dichiarazione omessa dalla ricorrente possa effettivamente qualificarsi come grave illecito professionale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del citato decreto, e, successivamente, verificare altresì se una simile omissione sia idonea ad incidere in concreto sull’affidabilità della partecipante, con conseguente legittimità dell’esclusione dalla procedura ad opera dell’Amministrazione ai sensi degli artt. 95 e 96 del medesimo decreto.
Ora, a dispetto di quanto sostenuto da parte attrice in punto di violazione del principio di tassatività, deve ritenersi anzitutto che l’omissione dichiarativa rientri senza dubbio tra le condotte idonee a costituire un illecito professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del D. Lgs. n. 36/2023 (si veda, in proposito, T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 1324/2024, poi confermato da Cons. Stato, V, n. 7282/2025), potendo più precisamente essere ricondotta nell’ambito della fattispecie “elastica” delineata dall’art. 98, comma 3, lett. b), integrando una “condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante”.
Si osserva infatti che lo stesso Consiglio di Stato, nel dare conto del sostanziale intervenuto superamento della struttura rigorosamente tipica dell’illecito disciplinare in grado di determinare l’esclusione di un operatore da una gara, ha in tempi recenti sottolineato che “L’intero sistema dei contratti pubblici si ispira al principio della ‘buona fede’, espressamente codificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 36 del 2023; una disposizione che, mediante il ricorso alle categorie dell’affidamento e della buona fede precontrattuale, si preoccupa di distribuire i rischi dell’invalidità degli atti del procedimento di evidenza pubblica, collegandoli ad oneri informativi”, tanto che “Nelle trattive precontrattuali il comportamento contrario a buona fede, cioè sleale o scorretto, dà luogo a responsabilità (art. 1337 c.c.), e può pregiudicare la validità del consenso prestato dall’Amministrazione alla stipula di un negozio, con la conseguenza che il principio di buona fede consente di riconoscere, a carico delle parti, doveri di comportamento ulteriori rispetto a quelli tipizzati, anche se molti obblighi derivanti dall’applicazione di questo principio sono stati tipizzati dal legislatore” (cfr. Cons. Stato, n. 7282/2025 cit.).
Ne discende che “l’omissione di informazioni che non possano consentire all’Amministrazione di valutare adeguatamente la scelta di contrarre o meno con un operatore economico, sono comportamenti contrari al principio di buona fede codificato dal codice dei contratti”, che impone al privato di “fornire all’Amministrazione ogni elemento potenzialmente rilevante ai fini della valutazione della sua affidabilità (Adunanza Plenaria, sentenza n. 16 del 2020)”, dovendosene pertanto concludere che “Gli obblighi informativi sanciti dagli artt. 1337 e 1338 c.c. hanno per oggetto elementi rilevanti in funzione degli illeciti professionali di cui la stazione appaltante dovrà poi valutare la gravità e la rilevanza rispetto al giudizio di integrità e affidabilità” (ibidem).
Esclusa quindi radicalmente qualsivoglia possibile elusione del principio di tassatività ex art. 10 del D. Lgs. n. 36/2023, questo Tribunale ritiene che, in relazione alla specifica vicenda in esame, l’omissione dichiarativa di cui si discute possa essere sussunta nell’ambito della fattispecie descritta dall’art. 98, comma 3, lett. b), del predetto Decreto, tale omissione de -OMISSIS- S.r.l. ponendosi in evidente violazione del principio di buona fede di cui all’art. 5 citato, non avendo l’operatore notiziato la Stazione appaltante di fatti e condotte sicuramente idonee ad incidere sulla permanenza della volontà del Comune di Campi Salentina di contrarre con la prima aggiudicataria individuata.

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