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Ordinanza del 10/09/2025 n. 24947/Sezione 5 – Corte di cassazione

Deposito della consulenza tecnica di parte e termini di cui all’articolo 32 del D.lgs.31 dicembre 1992, n. 546

Nel processo tributario, la consulenza tecnica di parte, compresa quella di natura estimativa, costituisce un’allegazione difensiva (memoria) a contenuto tecnico e non un documento e, in quanto tale deve essere prodotta nel rispetto del termine di dieci giorni liberi prima dell’udienza, in virtù del combinato disposto degli artt.58, comma 2, e 32, comma 2, del D.lgs. 546/92 
 
Questo è il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione che nell’ordinanza in commento ha accolto un motivo di ricorso del contribuente in relazione al fatto che la CTR avesse ritenuto tardivo il deposito di una perizia di parte, in quanto documento e dunque legato al termine dei venti giorni liberi di cui all’articolo 32 del D.lgs.546/92.
 
Nel caso di specie, gli Ermellini, per il motivo accolto, hanno cassato sul punto la sentenza con rinvio alla C.G.T. di secondo grado della Toscana, accertando che il termine di dieci giorni liberi per la presentazione delle memorie era, quindi, stato rispettato e che la CTR aveva commesso un errore nel considerare tardiva la produzione della consulenza allegata alla memoria di discussione.

Testo integrale della sentenza: sito esterno banca dati CERDEF

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