Tratto da: Ministero Interno
La giurisprudenza ammette la sostituzione da parte dell’assessore anziano in caso di temporaneo impedimento del sindaco e del vice sindaco, se previsto dallo statuto.
(Parere n.22343 del 21.7.2026) Si fa riferimento alla nota del … con la quale il sindaco del comune di … ha chiesto l’avviso di questa Direzione in merito all’applicabilità della norma statutaria dell’ente secondo cui il sindaco può delegare le proprie attribuzioni ad altro assessore in caso di temporanea assenza e impedimento del sindaco e del vicesindaco. L’articolo 18, comma 2, dello statuto dell’ente dispone “Nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Sindaco, questi, verificato che tale situazione sussiste anche per il vicesindaco, delega le proprie attribuzioni ad altro assessore”. Si osserva che l’articolo 53, comma 2, del TUOEL dispone che in caso di impedimento temporaneo del sindaco è ammessa la sostituzione da parte del vice sindaco e, in caso di impedimento di quest’ultimo – in forza del principio di continuità dell’azione amministrativa – la giurisprudenza ammette la sostituzione anche da parte dell’assessore anziano (cfr. TAR Liguria-sez.I, sentenza del 31 luglio 2025, n.943). In merito, il Consiglio di Stato, con la sentenza del 26.04.2018, n.2535, ha evidenziato che, nel caso esaminato oggetto della pronuncia, la sostituzione da parte dell’assessore più anziano, in caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco e vicesindaco, trova espressa previsione nello statuto comunale. Si fa presente che all’assessore più anziano di età, alla luce della disposizione contenuta nell’articolo 54, comma 8, del d.lgs. n.267/2000, può esercitare le funzioni di cui al citato articolo 54 come sostituto, ma, come si rileva dalla predetta pronuncia dell’Alto Consesso, l’istituto della sostituzione del sindaco non deve essere confuso con l’istituto della delega delle funzioni del sindaco, di cui al comma 10 del medesimo articolo 54, che implica un trasferimento dell’esercizio di funzioni quale metodo ordinario di organizzazione del lavoro amministrativo. La sostituzione da parte dell’assessore naturalmente è ammessa solo se prevista, come si è innanzi detto, dallo statuto dell’ente e se è provvisoria in quanto la contemporanea vacanza, assenza o impedimento del sindaco e del vicesindaco deve rivestire carattere di temporaneità. È in tale quadro di ordinaria sostituzione, posta a garanzia della continuità dell’azione amministrativa dell’ente locale, che deve essere letto e interpretato lo statuto che regolamenta il caso particolare di assenza o di impedimento temporaneo di entrambe le figure, sindaco e vicesindaco. Si osserva che la giurisprudenza, come si è innanzi esposto, ammette la sostituzione da parte dell’assessore anziano in caso di temporaneo impedimento delle due figure di vertice sopra citate, se previsto dallo statuto; pertanto, tale ipotesi non sembra sovrapponibile a quella rappresentata nel nostro parere del 27 novembre 2009 dove la temporanea sostituzione da parte dell’assessore comunale è stata prevista con delibera di giunta comunale e non dallo statuto.

