Ritocchi alle norme su incentivi per funzioni tecniche, revisione prezzi al ribasso bloccato al 2025, anticipazione dei prezzi per le gare di progettazione.
È stato approvato con il voto alla fiducia alla Camera dei Deputati ed è pronto a passare al Senato per l’ok finale senza ulteriori modifiche il D.L. 73/2025, più conosciuto come Decreto Infrastrutture 2025.
Il provvedimento contiene misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.
Il decreto ha importanti ricadute sul Codice appalti:
- anticipazione del prezzo al 10% per le gare di progettazione;
- applicazione diretta e immediata dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) anche negli appalti per interventi di ristrutturazione;
- modifiche alle norme sugli incentivi per le funzioni tecniche: a) estensione anche alle gare avviate prima del 31 dicembre 2024 (data di entrata in vigore del Correttivo), a condizione che le attività incentivabili siano svolte dopo tale data (anche se relative a procedure avviate in precedenza); b) importi incentivabili comprendono anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, e che i criteri di riparto e le eventuali decurtazioni, in caso di ritardi o aumenti dei costi, saranno definiti direttamente dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti; c) l’estensione dell’incentivo alle funzioni tecniche svolte da dirigenti in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione;
- revisione della disciplina della revisione prezzi con:
- l’emendamento che limita alle sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nel 2025 la possibilità prevista dalla legge di Bilancio 2025 di applicare i nuovi prezzari anche in diminuzione rispetto ai prezzi a base di gara (il calcolo delle variazioni tra i prezzi a base di gara, al netto dei ribassi, e i prezziari, potrà essere effettuato dalle stazioni appaltanti solo a decorrere dal 2025);
- la riformulazione di un emendamento all’articolo 9 che fa rientrare nella revisione prezzi prevista dal Codice degli appalti i contratti pubblici aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il l° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023.
- importanti chiarimenti sul subappalto con riferimento ai certificati di esecuzione lavori;
- un ampliamento della definizione di somma urgenza e deroghe alle norme del Codice per le procedure speciali di protezione civile;
- nuove disposizioni in materia di indice di affollamento, classi d’uso ai fini della verifica sismica degli edifici pubblici;
- modifiche ai requisiti richiesti per far parte del Collegio consultivo tecnico.
Appalti, anticipazione del prezzo al 10% per le gare di progettazione
La Commissione Ambiente e Trasporti della Camera dei Deputati ha approvato un emendamento che consente l’anticipazione del prezzo, finora riservata alle imprese di costruzioni, anche per i progettisti.
Per effetto della modifica all’articolo 125 del Codice Appalti il divieto di anticipazione del prezzo – da esso previsto per i contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato II.14 – non si applica “ai servizi di ingegneria e architettura, per i quali nei documenti di gara può essere prevista un’anticipazione del prezzo fino al 10 per cento, nei limiti delle disponibilità del quadro economico“.
Per gli appalti di lavoro l’anticipazione del prezzo è riconosciuto al 20% con la possibilità di aumento fino al 30%.
Applicazione diretta e immediata dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) anche negli appalti per interventi di ristrutturazione
Un emendamento della Commissione Ambiente prevede l’applicazione diretta e immediata dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) anche negli appalti per interventi di ristrutturazione, compresi quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione.
L’emendamento interviene sul comma 2 dell’articolo 57 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), superando la distinzione temporale tra progetti nuovi ed esistenti.
Per effetto della modifica, l’applicazione dei CAM nei lavori di ristrutturazione non sarà più subordinata all’adozione di “adeguati” decreti ministeriali da parte del MASE, ma sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi.
Modifiche ai requisiti richiesti per far parte del Collegio consultivo tecnico
Il dottorato di ricerca nelle materia dell’architettura o dell’ingegneria è aggiunto tra i requisiti che possono attestare l’esperienza per far parte del Collegio consultivo tecnico.
E’ quanto previsto da un emendamento al D.L. Infrastrutture che modifica in tal senso l’elenco riportato nell’allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023.
Per la nomina come membro del Collegio il possesso del requisito di esperienza professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni (dieci anni per la nomina come presidente). Pertanto il solo dottorato di ricerca (di durata triennale) non basta, ma è necessario aver maturato altri due anni di esperienza nei ruoli sopraindicati.
Incentivo alle funzioni tecniche per dirigenti: deroga all’onnicomprensività
Un emendamento al Decreto Infrastrutture 2025 approvato dalle commissioni riunite alla Camera stabilisce che la norma sul 2% è applicabile anche alle gare avviate prima del 31 dicembre 2024 (data di entrata in vigore del Correttivo), a condizione che le attività incentivabili siano svolte dopo tale data (anche se relative a procedure avviate in precedenza)
Il Decreto Infrastrutture 2025 prevede inoltre che l’incentivo per le funzioni tecniche sia corrisposto “al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ad analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico”.
Ricordiamo che il principio dell’onnicomprensività impedisce ai dirigenti di ottenere trattamenti economici accessori non esplicitamente previsti dal contratto di lavoro.
È previsto anche l’obbligo di invio dell’elenco dei provvedimenti di conferimento delle funzioni tecniche e di riconoscimento degli incentivi, con cadenza almeno annuale, alle organizzazioni sindacali. A queste andrà anche comunicato il provvedimento di conferimento delle funzioni tecniche e di riconoscimento degli incentivi.
Viene inoltre precisato che gli importi incentivabili comprendono anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, e che i criteri di riparto e le eventuali decurtazioni, in caso di ritardi o aumenti dei costi, saranno definiti direttamente dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti.
Procedure speciali di somma urgenza e protezione civile: deroghe al codice
Il D.L. 73/2025 introduce all’articolo 140 del D.Lgs. 36/2023 un nuovo comma (1-bis) che individua come circostanza di somma urgenza anche il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 7 del codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018), ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.
In parole povere non serve più attendere il danno effettivo: è sufficiente la ragionevole previsione di un evento per attivare le misure d’urgenza.
Inoltre, la persistenza dello stato di somma urgenza è riconosciuta fino alla cessazione delle condizioni di pericolo, con un limite massimo di 15 giorni dall’insorgere dell’evento, salvo declaratoria di stato di emergenza nazionale. In tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste.
Contestualmente, è stato introdotto il nuovo articolo 140-bis, che disciplina le procedure speciali in materia di protezione civile. La norma prevede deroghe operative applicabili agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi in presenza di emergenze di rilievo nazionale, formalmente dichiarate ai sensi dell’art. 24 del Codice della Protezione Civile.
In tale contesto, il Decreto Infrastrutture 2025 consente, in via del tutto eccezionale e circoscritta, il ricorso all’affidamento diretto anche oltre i limiti ordinari (500.000 euro) previsti dall’art. 140, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici. Tale possibilità è subordinata al rispetto di 2 condizioni essenziali:
- temporalità ristretta: la deroga è ammessa per un arco massimo di 30 giorni, decorrenti dalla dichiarazione dello stato di emergenza;
- limiti di importo prefissati: l’importo massimo dell’affidamento deve rientrare nei limiti stabiliti dai provvedimenti di emergenza adottati dal Governo ai sensi dell’art. 24, comma 2, del Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 1/2018).
Inoltre, in occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:
- articolo 14, per consentire l’autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- articolo 15, comma 2, primo periodo, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
- articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l’appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
- articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento (con riferimento al principio di rotazione) e l’adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del diritto dell’Unione europea;
- articolo 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
- articoli 90, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;
- articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l’utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.
Inoltre, in occasione degli eventi emergenziali ovvero nella ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi:
- gli importi dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 50, comma 1, del codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all’articolo 14;
- il termine temporale (di cui all’articolo 140, comma 4) entro cui il RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente è tenuto a compilare una perizia giustificativa delle prestazioni è stabilito in 30 giorni anziché in 10 giorni;
- l’amministrazione competente all’affidamento e all’esecuzione del contratto è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui all’articolo 25, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
Subappalto e certificati di esecuzione lavori: stretta dal 31 dicembre 2024
Il decreto contiene un chiarimento delle disposizioni introdotte dal Correttivo Appalti 2025 sui certificati di esecuzione lavori che vengono emessi dalle stazioni appaltanti e presentati alle SOA per provare l’esecuzione delle opere inserite nel curriculum dell’impresa e, quindi, nell’attestazione.
La norma (articolo 119, comma 20 del Codice Appalti) stabilisce che le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all’appaltatore, scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto.
I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. Tali certificati possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.
II D.L. infrastrutture limita il raggio d’azione della disposizione (penalizzante per gli appaltatori) ai “procedimenti in corso” ovvero «le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore» del Correttivo Appalti 2025 (31 dicembre 2024), ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.
Revisione prezzi: lavori affidati in vigenza del D.Lgs. 50/2016
Un emendamento approvato alla Camera limita alle sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nel 2025 la possibilità prevista dalla legge di Bilancio 2025 di applicare i nuovi prezzari (anche in diminuzione) rispetto ai prezzi a base di gara.
Il calcolo delle variazioni tra i prezzi a base di gara, al netto dei ribassi, e i prezziari, potrà essere effettuato dalle stazioni appaltanti solo a decorrere dal 2025.
All’art. 9 il D.L. Infrastrutture introduce una disposizione che sostituisce la disciplina della revisione prezzi prevista per alcuni contratti di lavori affidati in vigenza del D.lgs. 50/2016 con quella attualmente prevista dal D.lgs. 36/2023.
La norma ha la finalità di colmare una lacuna legislativa derivante dalla sovrapposizione tra la disciplina revisionale introdotta dall’articolo 29 del D.L. n. 4/2022, (cosiddetto “Sostegni-ter”), e le disposizioni dell’articolo 26, comma 6-ter e comma 6-sexies, del D.L. n. 50/2022, (c.d. “Decreto Aiuti”).
Il citato articolo 29, infatti, ha previsto l’inserimento obbligatorio di clausole di revisione prezzi, coerenti con i criteri definiti nel medesimo articolo, nelle procedure di gara indette a partire dall’entrata in vigore della norma (27 gennaio 2022) e sino al 31 dicembre 2023.
Tale disciplina, tuttavia, non è stata resa pienamente operativa, non essendo stati adottati gli atti amministrativi di rilevazione delle variazioni dei prezzi dalla medesima previsti.
Successivamente, il citato articolo 26 ha disposto la disapplicazione dell’articolo 29 per i contratti che beneficiano dello speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi in esso contenuto. Si tratta, in particolare, dei contratti aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 (articolo 26, comma 6-bis) e compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 (articolo 26, comma 6-ter). Il combinato disposto derivante dall’inattuazione dell’articolo 29 del D.L. 29/2022 e dalla clausola di disapplicazione dell’articolo 26, comma 6-sexies, del D.L. 50/2022, ha contribuito alla creazione di una categoria di contratti pubblici privi di meccanismi contrattuali o extra-contrattuali idonei a coprire l’ipotesi di incremento dei prezzi in fase di esecuzione.
Il riferimento è, nello specifico, ai contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, che sono dunque:
- esclusi dal periodo di applicazione dei contributi per il “caro materiali” di cui all’articolo 26 del D.L. 50/2022;
- soggetti all’obbligo di inserimento nei bandi di gara di apposite clausole revisionali, redatte ai sensi dell’articolo 29 del D.L. 4/2022, ma di fatto destinate a rimanere inattuate a causa della mancanza dei relativi meccanismi applicativi.
Le lacune di cui sopra – relative ai contratti esclusi da meccanismi revisionali contrattuali realmente operativi – non sono state colmate dal nuovo Codice dei contratti pubblici che, pur prefigurando all’articolo 60 un nuovo meccanismo di revisione dei prezzi di natura obbligatoria, trova applicazione solo per gli appalti aggiudicati sulla base di documenti iniziali di gara pubblicati a decorrere dal 1° luglio 2023.
L’articolo 9, dunque, intende garantire anche ai contratti pubblici aggiudicati sulla base di documenti iniziali di gara che prevedevano una revisione prezzi ex art. 29 del citato “Sostegni-ter”, esclusi dall’accesso ai fondi di cui all’articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7, del citato “Decreto Aiuti” (Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, Fondo per l’adeguamento dei prezzi e Fondo per l’avvio di opere indifferibili), un meccanismo revisionale pienamente operativo, ovvero quello dell’articolo 60 del vigente Codice dei contratti pubblici, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 29, comma 1, lettera b), nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara.
L’applicazione a tali contratti dei meccanismi revisionali contrattuali di cui all’articolo 60 del D.lgs. 36/2023, ferma la necessità di garantire la copertura, nel quadro economico dell’opera, delle voci delle somme a disposizione, individuate all’articolo 5, comma 1, lettera e), dell’allegato I.7 al D.lgs. 36/2023, è condizionata al rispetto di entrambi i seguenti vincoli:
- le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell’importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza, oggi prevista all’articolo 5, comma 2, dell’allegato I.7 al D.lgs. 36/2023. (Si ricorda che nei quadri economici dei progetti redatti ai sensi del d.lgs. 50/2016, l’art. 42 del D.P.R. 207/2010 prevedeva, al comma 3, lettera b), un accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia);
- risulti disponibile il 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento (in conformità a quanto oggi previsto dall’articolo 60, comma 5, lettera a), del d.lgs. 36/2023).
Ai fini dell’operatività delle clausole revisionali in esame, le stazioni appaltanti dovranno procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi.
In particolare, le risorse di cui alla lettera b) dovranno essere iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante, fra gli “accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice”, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6) dell’Allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
A tali condizioni sarà pertanto possibile allineare i meccanismi revisionali dei contratti interessati dalla disposizione in esame alle specifiche soglie per la remunerazione della revisione prezzi previste dal d.lgs. 36/2023, che come noto opera se si determina una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell’importo complessivo e nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
Nuove disposizioni in materia di indice di affollamento, classi d’uso ai fini della verifica sismica degli edifici pubblici
L’articolo 3 del Decreto Infrastrutture 2025 detta nuovi criteri per la definizione del normale affollamento e dell’affollamento significativo ai fini della individuazione delle classi d’uso:
- degli uffici pubblici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
Per queste edifici – in via transitoria fino al 30 giugno 2026 – per lo svolgimento della verifica di cui all’articolo 2, comma 3, dell’O.P.C.M. 3274/2003 ai fini della individuazione delle classi d’uso necessarie per distinguere le conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso degli uffici pubblici, qualora sia rilevante l’indice di affollamento ai sensi del paragrafo 2.4.2 delle NTC 2018:
- per «normale affollamento» si intende quello il cui indice di affollamento è inferiore o pari a 3,5;
- per «affollamento significativo» quello il cui indice di affollamento è superiore a 3,5.
In via di prima applicazione, l’indice di affollamento (IA), stabilito tenendo conto del numero medio di persone presenti contemporaneamente nell’edificio in un prefissato periodo di tempo, in relazione alle caratteristiche geometriche dell’immobile stesso, è determinato secondo i criteri e la metodologia di calcolo definiti nell’Allegato A al decreto.